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Articolo 13 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

Dispositivo dell'art. 13 Legge sul procedimento amministrativo

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

Spiegazione dell'art. 13 Legge sul procedimento amministrativo

Oltre a varie eccezioni agli obblighi di comunicazione individuati dalla giurisprudenza e dal altre norme (v. spiegazione art. 7), la norma in esame individua altre ipotesi di esclusione.

Per quanto concerne gli atti normativi, atti amministrativi generali ed atti di pianificazione e di programmazione, l'esclusione si giustifica con il fatto che per essi sono già previste autonome forme di partecipazione. Si ritiene comunque che, per quanto riguarda gli di atti di pianificazione territoriale, l'esclusione operi solo in riferimento alla pianificazione primaria, e non invece agli atti di pianificazione secondaria (piani particolareggiati e di attuazione), in cui la collaborazione dei privati è invece influente.

Per i procedimenti tributari, la deroga si spiega con il fatto che in essi esiste in solo soggetto interessato,e non è neanche lontanamente configurabile la collaborazione e partecipazione di soggetti terzi.

Le altre cause di esclusione individuate dalla norma, come quelle relative alla protezione dei testimoni di giustizia ed al loro mutamento di identità si spiegano da sole.

Massime relative all'art. 13 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 2724/2017

Le delibere concernenti la determinazione delle tariffe TARSU rientrano nell'ambito dei procedimenti tributari e comunque dell'attività diretta all'emanazione di atti generali, in quanto tale espressamente dispensata dalla disciplina sulla partecipazione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 13 rispettivamente commi 2 e 1, Legge n. 241/1990.

Cons. Stato n. 2557/2017

In presenza dell'istituzione di una nuova sede farmaceutica, non trova applicazione l'art. 7 della Legge 241/1990, in quanto i farmacisti già titolari di farmacia non possono considerarsi destinatari diretti del provvedimento da emanare, giacché detta istituzione solo di riflesso, ossia indirettamente, si risolve in una diminuzione della potenziale clientela di quelli; inoltre, l'apertura di una nuova sede farmaceutica costituisce un atto di pianificazione e di programmazione, sicché, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 241/1990, deve escludersi che al relativo procedimento possano applicarsi le norme sulla partecipazione e, in particolare, quella relativa all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei titolari di sedi farmaceutiche già esistenti.

Cons. Stato n. 5525/2014

Il dovere di comunicare l'inizio del procedimento ai proprietari interessati non può venir meno invocando il disposto dell'art. 13, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto detta norma si riferisce ai soli atti a contenuto generale, mentre l'intesa tra lo Stato e la Regione sulla localizzazione di un'opera di interesse statale non consiste in un documento di pianificazione territoriale, ma produce l'effetto puntuale e specifico dell'individuazione dell'ubicazione dell'intervento (oltre a valere come dichiarazione di pubblica utilità) e si rivela, come tale, idonea ad incidere, in maniera immediata, sugli interessi dei soggetti proprietari del terreno interessato dalla sua realizzazione, con evidenti implicazioni sulla partecipazione di questi al relativo procedimento.

Cons. Stato n. 6526/2011

Il regolamento per il servizio di rimorchio in ambito portuale costituisce atto normativo di portata generale, come tale sottratto alle norme sulla partecipazione dei privati al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 7 agosto 1990 n. 241.

Cons. Stato n. 764/2008

Per quanto concerne l'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione dei procedimenti previsti dalla L. 82/1991 in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei collaboratori di giustizia di cui al D.Lgs. 119/1993, è evidente che l'esigenza di celerità e di riservatezza non possono conciliarsi con le regole partecipative.

Cons. Stato n. 2004/2003

In materia di pianificazione urbanistica, si è ritenuta soggetta alla previsione di cui all'art. 13 la variante urbanistica, essendo la partecipazione degli interessati sufficientemente garantita dal particolare regime di pubblicità previsto dalla normativa speciale.

Cons. Stato n. 178/2003

La decisione del legislatore di prevedere deroghe espresse all'applicazione della disciplina dettata dagli artt. 7 - 12 della L. n. 241/1990 intende evitare un ingiustificato aggravio del procedimento a fronte di procedimenti per cui l'apporto partecipativo si presenta decisamente limitato.

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