Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 2557 del 30 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza dell'istituzione di una nuova sede farmaceutica, non trova applicazione l'art. 7 della Legge 241/1990, in quanto i farmacisti già titolari di farmacia non possono considerarsi destinatari diretti del provvedimento da emanare, giacché detta istituzione solo di riflesso, ossia indirettamente, si risolve in una diminuzione della potenziale clientela di quelli; inoltre, l'apertura di una nuova sede farmaceutica costituisce un atto di pianificazione e di programmazione, sicché, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 241/1990, deve escludersi che al relativo procedimento possano applicarsi le norme sulla partecipazione e, in particolare, quella relativa all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei titolari di sedi farmaceutiche già esistenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.