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Articolo 160 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Presupposti per l'ammissione alla procedura

Dispositivo dell'art. 160 Legge fallimentare

(1) L'imprenditore che si trova in stato di crisi (2) può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

  1. a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni (3), accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  2. b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
  3. c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (4);
  4. d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (5).

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza (6).

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis.

Note

(1) L'articolo è stato sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Il D.L. ha disposto che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto".
La rubrica dell'articolo è stata modificata dal d.lgs. 169/2007.
(2) Il concordato preventivo contempla come presupposto, anziché lo stato di insolvenza, quello di "crisi". Ciò significa che non risulta necessaria la decozione totale dell'imprenditore, ma è sufficiente una situazione economica negativa che faccia emergere le difficoltà dell'impresa nel soddisfare i suoi creditori.
Va da sé, quindi, che non vi potrà essere una automatica dichiarazione di fallimento, se prima non viene provato che oltre allo stato di crisi è subentrata anche l'insolvenza.
(3) La dottrina è divisa sulla natura della cessione dei beni menzionata nell'articolo, da alcuni ricompresa nella fattispecie dell'art. 1977 c.c., da altri qualificata come mandato irrevocabile in rem propriam.
(4) La suddivisione in classi è strettamente collegata al trattamento economico dei creditori nel concordato. Nella formazione delle classi si dovrà quindi tenere contro della natura chirografaria o privilegiata del credito e del grado di privilegio.
Ai fini dell'individuazione delle classi in riferimento agli interessi economici, si possono adottare diversi criteri: l'entità del credito, l'attività esercitata dal creditore in relazione ai benefici ottenibili dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte del debitore (cioè se si può presumere una continuazione dei rapporti), etc.
(5) Comma aggiunto dal decreto correttivo 169/2007.
Il legislatore ha introdotto la possibilità di proporre il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, come avveniva già nella transazione fiscale (art. 182 ter della l. fall.).
(6) Lo stato di insolvenza comprende anche il concetto di stato di crisi, ma non vale il contrario: la crisi non può evidenziare di per sé la totale insolvenza dell'imprenditore, casomai può farne emergere il rischio.

Ratio Legis

Il concordato preventivo è stato profondamente riformato dal D.L. 35/2005, al fine di aumentarne le ipotesi applicative.
Nel 2012, il "decreto crescita" ha ritoccato la normativa introducendo la possibilità del c.d. concordato "in bianco", che permette all’imprenditore di beneficiare immediatamente degli effetti che derivano dall’apertura della procedura concordataria, in presenza di una domanda anche incompleta del piano, della proposta e della documentazione.
Nel 2013, il "decreto del fare" ha introdotto delle correzioni tese ad evitare gli abusi dell'istituto del concordato in bianco, imponendo, ad esempio, che l'imprenditore debba presentare, oltre ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, anche l'elenco nominativo dei creditori con l'’indicazione dei rispettivi crediti.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

12 L’articolo 12 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo I, della legge fallimentare.
Il comma 1 reca modifiche all’articolo 160 del r.d.
La normativa precedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell’ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade.
Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade.

Massime relative all'art. 160 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1521/2013

L'avvenuta espunzione dal testo dell'art. 160 legge fall., come riformulato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", dell'inciso, presente nel vigore del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che prevedeva la possibilità per l'imprenditore di proporre il concordato preventivo "fino a che il suo fallimento non è dichiarato", ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, senza peraltro che lo stesso, alla stregua dei principi generali vigenti in materia, possa oggi desumersi in via interpretativa. Ne deriva che, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti.

Cass. civ. n. 4935/2010

Il diritto di prelazione agraria può essere esercitato anche nel caso di vendita del fondo eseguita nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non rientrando tale ipotesi tra quelle in cui l'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 esclude la prelazione, e costituendo detta vendita una normale ipotesi di alienazione volontaria (giacché non prescinde dalla volontà del proprietario concedente), rispetto alla quale la tutela del coltivatore insediato sul fondo deve essere circondata da quelle stesse garanzie legislative che il coltivatore medesimo riceverebbe qualora la vendita fosse stata stipulata dal proprietario concedente in proprio; né può invocarsi, al fine di negare l'esistenza del diritto di prelazione, l'esigenza di tutela dell'interesse del ceto creditorio - che non può prevalere su quello, costituzionalmente riconosciuto, del coltivatore alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice - non potendo reputarsi incompatibili con le ragioni dei creditori i tempi indicati dallo stesso art. 8 citato sia per l'esercizio del diritto di prelazione, che per il versamento del prezzo, tanto più che i termini di pagamento indicati dal liquidatore possono andare ben oltre quelli previsti dalla anzidetta norma.

Cass. civ. n. 16504/2009

Le domande con cui il debitore assoggettato alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni intenda far accertare che una parte del patrimonio acquisito dal liquidatore giudiziale non è compresa nell'attivo societario contemplato dal concordato stesso (trattandosi nella specie di beni della Federazione italiana dei consorzi agrari costituenti un patrimonio a gestione separata, in quanto risultanti da operazioni condotte nell'interesse e per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 1235 del 1948, ratificato dalla L. n. 561 del 1956, applicabile "ratione temporis") e chieda perciò la condanna del medesimo liquidatore alla relativa restituzione, sono proponibili nelle forme dell'azione ordinaria di cognizione; infatti, al pari dalla controversia promossa da un terzo che rivendichi su determinati beni un diritto incompatibile con la loro cessione ai creditori in funzione liquidatoria, l'analoga contestazione mossa dal debitore non rinviene, nella disciplina concordatizia, un espresso o inequivoco divieto di attuarsi se non mediante il sistema di tutela interno rappresentato dai decreti del giudice delegato, adottabili ex artt. 26 e 164 legge fall. e reclamabili avanti al tribunale, non inerendo tali rimedi ad un sistema speciale ed esclusivo.

Cass. civ. n. 18324/2007

In sede di interpretazione e conseguente qualificazione della proposta di concordato preventivo del debitore come proposta di concordato con garanzia, o con cessione dei beni, o misto, la prospettata prestazione di garanzie da parte di terzi deve ritenersi alternativa alla cessione dei beni, a meno che non risulti in termini inequivocabili la volontà del debitore di rinunciare a tale alternatività, atteso che la «garanzia reale e personale» di cui al n. 1 del comma secondo dell'art. 160 legge fall. comporta l'accollo di responsabilità da parte di terzi riguardo ai promessi adempimenti del debitore, senza che sia ammissibile l'offerta, da parte di quest'ultimo, di «garanzia generica» comprendente tutti i suoi beni, alla quale è dato procedersi solo mediante «cessione» di tali beni.

Cass. civ. n. 19398/2004

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, ove la proposta del debitore preveda la vendita di beni mobili in favore di un terzo ad un prezzo determinato, il loro trasferimento trova la sua fonte in un atto negoziale stipulato dai diretti interessati, mentre il necessario intervento degli organi concordatari assume, quali che siano le forme in cui concretamente si esplica, il valore di una condizione legale di efficacia del contratto in tali sensi stipulato dal debitore.

Cass. civ. n. 14083/2004

In relazione alla vendita effettuata dal liquidatore in esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto, convenzionalmente attribuito a un terzo dal debitore prima dell'ammissione della procedura, atteso che: il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie (mancando nella disciplina del concordato il richiamo alle disposizioni dettate dagli artt. 72-83 legge fall.) a seguito dell'apertura del concordato o della sua omologazione; non è ricavabile dal sistema l'oggettiva incompatibilità della prelazione con la fase esecutiva del concordato (sia perché la forma e le modalità della liquidazione competono al debitore cedente, che può stabilire la vendita a trattativa privata e il tribunale interviene, ai sensi dell'art. 182 legge fall., solamente se il concordato non dispone diversamente, sia perché, non rispondendo l'esclusione della prelazione nella vendita forzata a ragioni di principio, è irrilevante che il trasferimento venga attuato con atti di carattere negoziale ovvero coattivo); va escluso, infine, che la prelazione incida, di per sè, negativamente sugli interessi dei creditori, in quanto essa comporta il solo onere della denuntiatio e si colloca in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo.

Cass. civ. n. 2961/2003

Le garanzie offerte dal debitore, ai sensi dell'art. 160, secondo comma, n. 1, legge fall., come condizione per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non sono equiparabili alle fideiussioni di diritto comune, in quanto sono costituite in funzione del concordato e non diventano efficaci senza la sentenza di omologazione. Tuttavia, esse, pur in mancanza di una disposizione analoga a quella, specificamente dettata dall'art. 140, secondo comma, legge fall., per la risoluzione del concordato fallimentare, non perdono efficacia, negli stretti limiti della percentuale concordataria per cui sono state offerte, in ipotesi di risoluzione del concordato preventivo dovuta all'inadempimento dell'imprenditore.

Cass. civ. n. 13322/2000

Le società irregolari o di fatto non sono legittimamente assoggettabili alla procedura di concordato preventivo (ed a quella di amministrazione controllata) per carenza del requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, giusta disposto dell'art. 160 n. 1 della legge fallimentare (che esige l'iscrizione nel detto registro da almeno un biennio, o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata).

Cass. civ. n. 11288/1999

Il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza non si differenzia nella procedura di concordato preventivo ed in quella di fallimento se non sotto il profilo che nel concordato l'insolvenza non deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge; tuttavia, anche quando tale possibilità sia apprezzata favorevolmente, l'insolvenza non si differenzia da quella richiesta per il fallimento, che, infatti, deve essere dichiarato quando mancano le altre condizioni di ammissione alla procedura.

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