Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13322 del 6 ottobre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'estensione del fallimento della societā commerciale di persone al socio illimitatamente responsabile č ammissibile solo se operata entro il limite temporale di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale di cui agli artt. 10 ed 11 della legge fallimentare, realizzandosi, in caso contrario (e, cioč, nella ipotesi in cui si ritenesse legittima l'estensione del fallimento del socio anche oltre il predetto limite temporale, alla sola condizione che l'insolvenza della societā riguardi anche obbligazioni contratte prima del suo recesso), una inaccettabile disparitā di trattamento tra l'imprenditore individuale cessato o defunto ed il socio illimitatamente responsabile di una societā di persone. (Cfr. Corte Cost. 12 marzo 1999, n. 66).

(massima n. 2)

Le societā irregolari o di fatto non sono legittimamente assoggettabili alla procedura di concordato preventivo (ed a quella di amministrazione controllata) per carenza del requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, giusta disposto dell'art. 160 n. 1 della legge fallimentare (che esige l'iscrizione nel detto registro da almeno un biennio, o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata).

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