Cassazione civile Sez. I sentenza n. 396 del 12 gennaio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia fallimentare, l'art. 74 della legge fallimentare - lā ove stabilisce che il curatore che subentra nel contratto di somministrazione deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne giā avvenute - prevedendo la possibilitā di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale e ciō in deroga al generale principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c., costituisce norma di carattere eccezionale e, quindi, inapplicabile oltre i casi in essa considerati (in applicazione di detto principio č stata esclusa l'applicabilitā della menzionata disciplina ad una ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di noleggio a lungo termine di automezzi e la correlativa fornitura di servizi di assistenza e manutenzione).

(massima n. 2)

In materia fallimentare, la riduzione alla metā del termine prevista dall'art. 99 della L. fall. per proporre ricorso per cassazione — trattandosi di disposizione eccezionale, posto che deroga alla disciplina generale del termine per proporre ricorso per cassazione, e quindi insuscettibile di applicazione analogica — non si applica anche al controricorso, che, pertanto, deve essere proposto nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c.

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