Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4708 del 25 febbraio 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.l.vo n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al d.l.vo n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art.96 legge fall., segnando solo gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 legge fall., con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori.

(massima n. 2)

In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare e con riguardo alla prova testimoniale di prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., poiché i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati - nella specie, nella premessa dell'opposizione ex art. 98 legge fall., - a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova.

(massima n. 3)

Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel testo di cui all'art. 4 d.l.vo 10 settembre 1991, n. 303 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel primo comma, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 d.l.vo 15 settembre 1999, n. 65), mentre le circostanze previste nel secondo comma, ed in ispecie il recesso ad iniziativa dell'agente (ove non ricorrano le situazioni particolari specificate dalla norma), costituiscono fatti impeditivi; pertanto, se risulti in causa la cessazione del rapporto (come nella specie, nella sede dell'opposizione allo stato passivo della fallita società preponente), l'agente - opponente ex art. 99 legge fall. - non ha l'onere di provare l'effettuazione del recesso da parte del preponente oppure l'esistenza di una giusta causa di dimissioni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.