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Articolo 56 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Modalità per il rilascio

Dispositivo dell'art. 56 Legge equo canone

1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Spiegazione dell'art. 56 Legge equo canone

La disposizione de quo prevede che il giudice, nel disporre il rilascio dell’immobile, fissi contestualmente una data precisa per l’esecuzione, al trascorrere della quale potrà essere attivata l’esecuzione forzata.
Tuttavia, ad avviso della migliore dottrina, non vi è coincidenza tra la data del provvedimento di rilascio, che si colloca esclusivamente sul piano processuale, e quella di cessazione del rapporto locatizio. Come conseguenza di ciò, il locatore conserverà intatto il suo diritto a ricevere il corrispettivo fino al momento in cui l’immobile gli verrà effettivamente riconsegnato (si veda l’art. 1591 c.c., che prevede a favore del locatore anche il risarcimento dell’eventuale danno cagionato dal ritardo nell’adempimento da parte del conduttore).
La norma di cui all’art 56 prevede, al suo primo comma, che il provvedimento di rilascio venga espressamente motivato dal giudice (ai sensi dell’art. 111 Cost.), il quale deve dare conto delle sue valutazioni, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni in cui si trova il conduttore, confrontate con quelle del locatore. In altre parole, il provvedimento di rilascio dell’immobile deve essere correttamente e congruamente argomentato sulla base delle specifiche ragioni di fatto della situazione concreta.
Per quanto attiene poi alla natura giuridica del provvedimento di rilascio, le posizioni degli interpreti erano differenti. Certa parte della dottrina, infatti, riteneva che tale provvedimento avesse natura ordinatoria e non fosse, in quanto tale, impugnabile. Dopo la riforma del 2004, la legge ha espressamente ammesso la possibilità di opposizione al provvedimento (ma non quella, per il giudice, di revocarlo e modificarlo in ogni tempo), attraverso lo strumento di cui all’art. 6, comma 4, della Legge sulle locazioni abitative.
Infine, si ritiene che non viga il principio della domanda in merito alla fissazione della data di rilascio dell’immobile, potendo la stessa essere disposta dal giudice d’ufficio.

Rel. ministeriale L. 392/1978

(Relazione ministeriale L. 392/1978)

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Per quanto concerne l’art. 56 della legge, si era posto il quesito, di notevole rilevanza pratica sino all’entrata in vigore della L. 31 marzo 1979, n. 93, se la norma relativa alla fissazione da parte del giudice della data di esecuzione del rilascio doveva applicarsi anche ai giudizi di cognizione in corso al momento dell’entrata in vigore della legge.
Da parte di alcuni si era data al quesito risposta negativa, sul rilievo che l’art. 82 stabilisce che ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge continuavano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti; queste, come è noto, non prevedevano da parte del giudice del processo di cognizione la fissazione di una data per la esecuzione del provvedimento di rilascio.
Peraltro si era osservato che, poiché il legislatore aveva espunto dall’ordinamento l’istituto della graduazione e proroga degli sfratti, i provvedimenti emessi dal giudice in una delle procedure anzidette senza la fissazione della data del rilascio sarebbero stati eseguibili immediatamente dopo avere acquistato l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi degli artt. 605 ss. del codice di procedura civile, ponendosi, nel quadro generale della normativa, senza ragione alcuna, come una specie a sè stante, particolarmente privilegiata a favore del locatore. Tale conclusione ha prevalentemente indotto i giudici a ritenere applicabile l’art. 56 anche alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della legge, seguendo, del resto, il principio generalissimo che le norme processuali debbono avere immediata attuazione.
La questione appare superata, come si dirà per l’art. 82, dalla approvazione dell’ultimo comma dell’art. 1 della L. 31 marzo 1979, n. 93. Ancora con riguardo all’art. 56, è stato osservato che se la norma, come è ritenuto dai più, è applicabile anche alle sentenze e ai provvedimenti in genere non immediatamente esecutivi, la data dell’esecuzione non potrà essere fissata con riferimento ad un determinato giorno, ma con la prefissione di un certo termine a decorrere dal giorno in cui la sentenza o il provvedimento acquisterà efficacia di titolo esecutivo.

/// RELAZIONE MINISTERIALE 26 LUGLIO 1980
Riguardo all’art. 56 della legge, è stato ritenuto che anche questa norma, come l’art. 55, ha una portata che va ben oltre le controversie regolate dalla nuova normativa.
La ragione è semplice: con tale disposizione il legislatore ha voluto trovare un ragionevole compromesso fra il meccanismo della «graduazione e proroga degli sfratti» di cui agli artt. 4 e 5 della L. 26 novembre 1969, n. 833, integrato dagli «scadenziari» fissati dalle successive leggi di proroga, ed il ritorno puro e semplice alle regole del codice di procedura civile (art. 608). Ha così ritenuto di affidare allo stesso giudice di cognizione il potere-dovere di fissare «col provvedimento che dispone il rilascio... anche la data dell’esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».
La tesi della portata generale della norma (che, si noti, segue l’art. 55, relativo alle controversie di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento) è confortata, secondo una diffusa opinione, dall’ampiezza della espressione iniziale («Col provvedimento che dispone il rilascio...»), la quale richiama in maniera trasparente quella di cui all’art. 4 della legge n. 833 del 26 novembre 1969 («Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità...»).
L’unico limite all’applicabilità della norma sarebbe costituito dall’oggetto evidenziato nel titolo della legge in esame («disciplina delle locazioni di immobili urbani»).
Ne consegue che ogni «provvedimento» giudiziale che condanni il conduttore a rilasciare l’immobile al locatore, da qualunque giudice emesso (e quindi non solo dal conciliatore o dal pretore), deve fissare anche la data di esecuzione.
La norma è applicabile anche alla sentenza che dichiara risolto per inadempimento (morosità od altro) il contratto di locazione, e che, senza essere munita della formula di provvisoria esecuzione, condanna il conduttore al rilascio dell’immobile; ciò vale anche per la sentenza che riconosce la legittimità del recesso anticipato, ad esempio, ex art. 59 della legge, quando il giudice, non considerando applicabile l’art. 431 c.p.c., non ritenga di concedere la provvisoria esecuzione in base all’art. 282 dello stesso codice.
In tali casi l’espressione «dalla data del provvedimento» andrebbe letta così: «dalla data di esecutività del provvedimento»; il giudice fisserà quindi non una precisa data di calendario, ma i mesi che dovranno passare dopo la data in cui la sentenza emessa sarà divenuta esecutiva.
Anche l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione e dello sfratto per morosità, nonché l’eventuale ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. debbono contenere la data della esecuzione, fissata dal conciliatore o dal pretore nel rispetto del contraddittorio (evidentemente anche solo potenziale), «tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio».
Il capoverso dell’art. 56, dettato per il caso di mancato pagamento nel termine di grazia concesso ex art. 55 (fissazione della data dell’esecuzione non oltre sessanta giorni), potrà essere considerato un utile criterio per stabilire detta data in ogni provvedimento di rilascio determinato da morosità del conduttore.
È stato affermato che la data di esecuzione debba essere fissata anche se il procedimento per convalida riguardi contratti di locazione di immobili non regolati espressamente dalla legge in esame, come autorimesse private e depositi, dal momento che la lettera e la ratio della norma ne fanno intendere la generale applicabilità ai rapporti, secondo una uniforme regolamentazione, quanto meno per i più frequenti profili processuali, delle locazioni di immobili urbani.
Si è proposto nella pratica il problema della fissazione della data di esecuzione nel caso di ordinanze di convalida di licenza per finita locazione, quando la data di cessazione del rapporto cada ben oltre la data dell’ordinanza stessa.
In tale ipotesi, è stato ritenuto che il dies a quo del termine massimo di mesi sei (o dodici, in casi eccezionali) debba farsi decorrere proprio dalla data della scadenza contrattuale, che coincide con la effettiva esecutività del provvedimento di rilascio.
È, invece, controversa l’applicabilità dell’art. 56 alle pronunce emanate dopo il 31 luglio 1978 in esito a giudizi iniziati anteriormente.
Una prima opinione afferma la immediata applicabilità di tale disposizione sia per l’ormai avvenuta abrogazione degli istituti della graduazione e proroga degli sfratti, sia per una ritenuta applicabilità dell’art. 82 alle sole norme di carattere sostanziale, sia per evidenti ragioni di ordine pratico ed equitativo.
Né tale applicabilità sarebbe in contrasto con l’art. 82 della legge, in quanto la fissazione della data del rilascio costituisce il primo atto del «giudizio di esecuzione» che ha una completa autonomia rispetto a quello di cognizione e che, al momento dell’entrata in vigore della legge n. 392, non era affatto «in corso».
Un secondo indirizzo è di contrario avviso, pur riconoscendo l’indubbia praticità della prima soluzione. Si osserva, infatti, che l’art. 82 con l’espressione «ad ogni effetto» fa chiaro riferimento sia alle norme sostanziali che a quelle processuali; inoltre l’art. 56 è norma diretta al giudice del processo di cognizione e non può avere attuazione nel processo di esecuzione (anche se iniziato dopo il 30 luglio 1978); infine, l’art. 56 non è collocato nelle disposizioni transitorie, né comunque ivi richiamato.
Una riconferma di tale interpretazione viene rinvenuta nella L. 31 marzo 1979, n. 93, che ha previsto la dilazione degli sfratti anche per i provvedimenti successivi all’entrata in vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392, emessi in giudizi iniziati prima, eliminando così l’ulteriore argomento a favore dell’avversa tesi, la quale aveva rilevato la mancanza di disposizioni (a parte l’art. 56) per dette ipotesi.
Divergenti sono però le conseguenze di tale impostazione: alcuni infatti opinano per l’applicazione del codice di rito (artt. 608 ss.); altri - ancorché trattasi di posizioni quasi isolate - opinano per una ultrattività del regime di graduazione e proroga.

Per il caso in cui il giudice abbia omesso, nel provvedimento di rilascio, di fissare la data della esecuzione, si ritiene generalmente ammissibile il ricorso al procedimento di correzione di cui all’art. 288 c.p.c. Sarà così lo stesso giudice di cognizione, che, richiesto dalla parte interessata, ordinerà la comparizione delle parti e, nel rispetto del contraddittorio, deciderà con decreto nel caso di accordo, con ordinanza nel caso contrario. Detto procedimento infatti - utilizzato in via analogica - offre alle parti ogni garanzia ed è rispettoso del criterio voluto dal legislatore di attribuire al giudice di cognizione la fissazione della data dell’esecuzione del provvedimento di rilascio.

Massime relative all'art. 56 Legge equo canone

Trib. civ. Roma n. 13768/2017

L’opposizione di cui al terzo comma dell’art. 56 L. n. 392/78 deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi e va proposta - a pena di decadenza - nel termine stabilito dall’art. 617 c.p.c., decorrente dall’emissione del provvedimento o dalla sua conoscenza legale da parte dell’opponente.

Trib. civ. Milano n. 181/2008

Il procedimento di opposizione ex art. 56, comma 3, L. n. 392/1978 è da ritenersi applicabile non solo alle locazioni ad uso abitativo, ma anche a quelle ad uso diverso. Infatti, il tenore letterale dell’art. 56 nuova formulazione e la stessa ratio legis inducono a ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre l’istituto dell’opposizione al provvedimento di rilascio emesso dal giudice monocratico a proposito della data fissata per l’esecuzione, in tutte le ipotesi in cui sia stato disposto il rilascio dell’immobile.

Cass. civ. n. 3267/2003

In tema di esecuzione del provvedimento, ottenuto dal locatore, di rilascio di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione, poiché il quarto comma dell’art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, introdotto dall’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 (convertito in legge 21 febbraio 1989 n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative) è correlato ed integrativo del terzo comma del medesimo articolo, in caso di opposizione alla esecuzione per disaccordo tra le parti in ordine alla entità della indennità di avviamento commerciale dovuta al conduttore, la relativa determinazione può avvenire solo con la definizione del giudizio di merito, nel quale le parti hanno l’onere di quantificare la somma rispettivamente reclamata ed offerta, la cui corresponsione consente l’esecuzione del provvedimento di rilascio salvo conguaglio con la sentenza definitiva.

Cass. civ. n. 12463/1998

È inammissibile la censura del ricorso per cassazione che investe la mancata fissazione del termine per rilascio dell’immobile locato di cui all’art. 56 della legge n. 392 del 1978. Il provvedimento in questione ha infatti contenuto non decisorio, con la conseguenza che la questione della sua omissione è deducibile in sede esecutiva e non già di legittimità.

Cass. civ. n. 5798/1998

Il provvedimento con il quale il giudice, nel disporre il rilascio dell’immobile locato, fissa la data dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 56 della legge sull’equo canone, non incide sulla data di cessazione del rapporto, che rimane quella accertata nella sentenza che ordina il rilascio, né esclude la mora del conduttore per il periodo successivo a questa, essendo conseguente non solo all’accertamento delle difficoltà di reperimento di altro immobile, ma anche alle condizioni del locatore ed alle ragioni del rilascio; tale provvedimento esaurisce, pertanto, i suoi effetti sul piano processuale senza pregiudicare il diritto del locatore al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna ed al risarcimento dei maggiori danni, ai sensi dell’art. 1591 c.c., che il conduttore può evitare solo provando, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che la mancata riconsegna nel termine contrattuale è dipesa da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.

Cass. civ. n. 10016/1996

Il conduttore che impugna la sentenza di condanna al rilascio di immobile ha l’onere di formulare con i motivi d’appello, ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c., la deduzione della proroga del contratto, invocata invece in comparsa conclusionale di secondo grado, in base ad una legge sopravvenuta già nel corso del giudizio di primo grado; infatti il potere-dovere del giudice di cercare la norma astratta applicabile non comprende quello di dichiarare di ufficio sottoposto al regime vincolistico il contratto di locazione.

Cass. civ. n. 8223/1996

In caso di domanda giudiziale di risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine legale, l’eventuale errore nella indicazione della data di scadenza del contratto, in cui sia incorso il locatore, non comporta la reiezione della domanda, né configura un caso di extra o ultrapetizione la rettifica operata dal giudice al riguardo, allorché, come nel caso di specie, è la legge a determinare termini e date; infatti, la causa petendi dell’azione di licenza per finita locazione è costituita dalla risoluzione del contratto alla scadenza naturale, che è onere del giudice accertare, in base alla normativa (alternativamente contrattuale o legale) che disciplina il rapporto, ed a prescindere dalle indicazioni (eventualmente erronee) delle parti.

Cass. civ. n. 1438/1996

L’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado contenente condanna al rilascio di immobile può essere concessa dal giudice di primo grado solo su istanza di parte, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., o da quello di appello, nei casi indicati dall’art. 351 dello stesso codice, non potendosi applicare alla fattispecie le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’art. 431 c.p.c., in tema di provvisoria esecutività ex lege delle sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., ma solo quella di cui al terzo comma dello stesso articolo che regola la sospensione dell’esecuzione.

Cass. civ. n. 4004/1995

Il provvedimento di fissazione della data di rilascio dell’immobile locato, ai sensi dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978, n. 392, essendo diretto a regolare l'iter esecutivo ed avendo funzione ordinatoria, non dà luogo a giudicato né sostanziale né formale, ancorché contenuto in una sentenza, e può essere sempre modificato o revocato anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna al rilascio, in sede esecutiva, ad opera del giudice dell’esecuzione. Pertanto, l’impugnazione del suddetto provvedimento in sede cognitiva davanti al giudice superiore è inammissibile, essendo il provvedimento privo di carattere decisorio.

Cass. civ. n. 10619/1993

L’art. 35 della L. 23 maggio 1950 n. 253, a norma del quale non può essere disposta l’esecuzione della sentenza di sfratto dai locali adibiti ad esercizio di farmacia senza la previa autorizzazione prefettizia, non può considerarsi tacitamente abrogato, ai sensi dell’art. 84 della legge sull’equo canone, dall’art. 56 della medesima legge, che, innovando radicalmente la disciplina della cosiddetta graduazione, attribuisce al giudice di cognizione il potere di fissare la data di esecuzione del rilascio dell’immobile locato, dovendosi escludere ogni incompatibilità di quest’ultima norma, che tende ad assicurare il contemperamento degli interessi del conduttore e del locatore, con la prima, che, pur incidendo, come l’art. 56, sulla fase esecutiva, persegue un interesse che si definisce pubblico in funzione del carattere pubblico dell’attività farmaceutica.

Cass. civ. n. 11618/1992

La fissazione della data di rilascio dell’immobile locato, ai sensi dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978, n. 392, ancorché contenuta in sentenza, non può acquistare autorità di giudicato, perché può formarsi solo in relazione ai singoli capi della sentenza, che pronunciano sul diritto sostanziale controverso, e non anche sulle statuizioni che non attengono al rapporto controverso bensì hanno funzioni meramente ordinarie dell’iter esecutivo del rilascio dell’immobile locato.

Cass. civ. n. 9/1992

L’opposizione diretta a far valere la nullità del titolo esecutivo di rilascio dell’immobile locato, perché privo della data della esecuzione prescritta dall’art. 56 della legge sull’equo canone, e la conseguente nullità del precetto, essendo relativa alla regolarità formale di questi atti, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro notificazione e non dalla notificazione del preavviso di rilascio di cui all’art. 608 c.p.c.

Cass. civ. n. 4598/1986

La legge n. 392 del 1978 non ha, neppure implicitamente, abrogato il procedimento per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 ss. c.p.c., ma ha apportato - con specifico riferimento allo sfratto per morosità - parziali modifiche, stabilendo modalità e termini entro i quali è consentito al conduttore di sanare la morosità, con l’effetto di impedire, alla prima udienza, la convalida dello sfratto o, successivamente, l’emissione della ordinanza di rilascio, ai sensi dell’art. 665 c.p.c. Conseguentemente, qualora - concesso dal pretore il termine di grazia, di cui all’art. 55 della suddetta legge - l’intimato non provveda a sanare la morosità nel termine perentorio concessogli, detto giudice non è tenuto a decidere con sentenza sulla domanda di risoluzione ma deve prendere atto dell’inosservanza del termine, emettendo l’ordinanza di rilascio dell’immobile, prevista dal successivo art. 56, che ha natura costitutiva circa la risoluzione del rapporto e che, ove pronunciata secondo lo schema procedimentale delle richiamate norme, non assume natura di sentenza e, quindi, non è passibile di essere impugnata con l’appello, restando consentito soltanto il rimedio dell’opposizione tardiva dell’intimato a norma dell’art. 668 c.p.c.

Cass. civ. n. 5776/1985

Anche dopo l’entrata in vigore della L. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) - che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento di convalida di sfratto per morosità, ma ha solo introdotto una disciplina più dettagliata sulla possibilità del conduttore di sanare la morosità e sulla fissazione della data del rilascio - sia il provvedimento di convalida dello sfratto ex art. 658 c.p.c. sia il provvedimento di rilascio ex art. 56 della legge citata costituiscono ordinanze non impugnabili, salvo il rimedio dell’opposizione tardiva di cui all’art. 668 c.p.c., ma assumono natura sostanziale di sentenza, e sono quindi impugnabili con l’appello, quando siano emessi al di fuori delle condizioni previste.

Trib. civ. Milano n. 8915/1983

La data del provvedimento, considerata dall’art. 56 L. n. 392/1978 come dies a quo del termine, è locuzione che logicamente va interpretata come data in cui il provvedimento di rilascio diviene eseguibile.

Cass. civ. n. 2868/1983

È inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il pretore disponga, a norma dell’art. 288 c.p.c., la correlazione ed integrazione della propria precedente ordinanza di rilascio dell’immobile locato ex art. 665 c.p.c. (e di rimessione delle parti davanti al tribunale ai sensi del successivo art. 667) fissando la data del rilascio alla stregua dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, in quanto siffatto provvedimento non decisorio non è di per sè autonomamente impugnabile, mentre l’ordinanza di rilascio (per come risulta dopo la correzione), per il suo carattere provvisorio e non incisivo su nessuna questione di competenza, è sottratta ad ogni impugnazione, compreso il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 2746/1983

L’art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel prevedere che «col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, fissa anche la data dell’esecuzione...», contempla, insieme al provvedimento di rilascio che attribuisce ad una delle parti il bene controverso e su cui si forma il giudicato sostanziale, il contestuale provvedimento di fissazione della data dell’esecuzione - che il giudice deve pronunciare d’ufficio - che è diretto a regolare, pur in via anticipatoria, l'iter esecutivo e che non opera sul piano sostanziale ma ha funzione ordinatoria del processo esecutivo che verrà instaurato se e quando il primo provvedimento passerà in giudicato. Tale provvedimento non dà luogo a giudicato, né sostanziale né formale, e può essere sempre revocato o modificato in sede esecutiva ad opera del giudice dell’esecuzione, di ufficio o su istanza del soggetto del procedimento esecutivo (esecutante o esecutato) interessato alla revoca o alla modifica; sicché il rimedio esperibile contro tale provvedimento ordinatorio è la istanza di revoca o di modifica rivolta al giudice dell’esecuzione, e non l’impugnazione in sede cognitiva al giudice superiore che, se proposta, va dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 2160/1983

In tema di cessazione della locazione di immobili urbani, la data che il giudice deve indicare, ai sensi dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, per il rilascio dell’immobile, attiene alle modalità dello sfratto incidendo soltanto sul rapporto di fatto tra l’inquilino ed il bene da lui detenuto, che subentra al cessato rapporto di locazione (nella specie, per la scadenza dei sei mesi dal preavviso previsto dall’art. 59 della richiamata legge).

Cass. civ. n. 2073/1983

L’esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile urbano - trascorsa inutilmente la data fissata nel provvedimento stesso ai sensi dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392 - è promossa dal locatore, secondo le norme del codice di rito (artt. 605 ss. c.p.c.), davanti al pretore, competente ai sensi dell’art. 16 c.p.c., al quale appartiene altresì, quale giudice dell’esecuzione, la competenza a provvedere in ordine alla successiva fase della graduazione (di cui al D.L. 30 gennaio 1979 n. 21, al secondo comma dell’art. 2 quinquies della L. 6 agosto 1981 n. 456 e all’art. 10 del D.L. 22 gennaio 1982 n. 8), avente connotazione amministrativo-giurisdizionale e caratterizzata dall’esercizio di attività discrezionale.

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