(massima n. 1)
Anche dopo l’entrata in vigore della L. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) - che non ha abrogato le norme del codice di rito sul procedimento di convalida di sfratto per morosità, ma ha solo introdotto una disciplina più dettagliata sulla possibilità del conduttore di sanare la morosità e sulla fissazione della data del rilascio - sia il provvedimento di convalida dello sfratto ex art. 658 c.p.c. sia il provvedimento di rilascio ex art. 56 della legge citata costituiscono ordinanze non impugnabili, salvo il rimedio dell’opposizione tardiva di cui all’art. 668 c.p.c., ma assumono natura sostanziale di sentenza, e sono quindi impugnabili con l’appello, quando siano emessi al di fuori delle condizioni previste.