Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4004 del 5 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di fissazione della data di rilascio dell’immobile locato, ai sensi dell’art. 56 della L. 27 luglio 1978, n. 392, essendo diretto a regolare l'iter esecutivo ed avendo funzione ordinatoria, non dà luogo a giudicato né sostanziale né formale, ancorché contenuto in una sentenza, e può essere sempre modificato o revocato anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna al rilascio, in sede esecutiva, ad opera del giudice dell’esecuzione. Pertanto, l’impugnazione del suddetto provvedimento in sede cognitiva davanti al giudice superiore è inammissibile, essendo il provvedimento privo di carattere decisorio.

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