Tribunale civile Roma Sez. VI sentenza n. 13768 del 5 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’opposizione di cui al terzo comma dell’art. 56 L. n. 392/78 deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi e va proposta - a pena di decadenza - nel termine stabilito dall’art. 617 c.p.c., decorrente dall’emissione del provvedimento o dalla sua conoscenza legale da parte dell’opponente.

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