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Articolo 41 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 41 Legge equo canone

Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.

Spiegazione dell'art. 41 Legge equo canone

Per quanto riguarda il comma 1 della disposizione in commento, il legislatore ha fatto rinvio, in quanto compatibili, ad una serie di disposizioni dettate nell’ambito delle locazioni di immobili ad uso abitativo. Si fa riferimento, in particolare:
  • all’art. 7, che sancisce la nullità della clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata;
  • all’art. 8, che riguarda la ripartizione tra locatore e conduttore delle spese di registrazione del contratto;
  • all’art. 9, relativo al pagamento degli oneri accessori;
  • all’art. 10, con riferimento alla partecipazione del conduttore alle assemblee di condominio;
  • all’art. 11, riguardante il deposito cauzionale.
Una certa parte degli interpreti ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 41, nella parte in cui esclude il diritto di prelazione per colui che nell’immobile locato non esercita un’attività industriale, artigianale o commerciale, bensì professionale.
Anche i professionisti, infatti, potrebbero voler vedere tutelato il loro diritto alla prosecuzione dell’attività in un determinato luogo, nel quale hanno collocato il proprio avviamento, creando una certa “clientela di posizione”.
Tuttavia, la Consulta si è espressa sul punto in termini negativi, dichiarando la manifesta infondatezza della questione.
Infatti, hanno affermato i giudici, nell’attività professionale, più che il luogo di esercizio dell’attività, conta la persona del professionista, ed è quest’ultima a creare il punto di attrazione del pubblico degli utenti e dei consumatori. Di conseguenza, essendo preminente il rapporto fiduciario con il professionista, la scelta di escludere l'attività professionale dall'ambito di applicazione di alcune norme della Legge equo canone rientra nel potere discrezionale del legislatore.

Massime relative all'art. 41 Legge equo canone

Cass. civ. n. 8713/1996

Nell’ambito della disciplina legale delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione contenuta nella L. 27 luglio 1978, n. 392, le norme in materia di diritto di prelazione e riscatto in caso di vendita dell’immobile locato (artt. 38 e 39) e di diritto di prelazione in caso di nuova locazione (art. 40) si applicano, ai sensi dell’art. 41, anche ai rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili urbani, destinati ad essere utilizzati per l’attività di scuola guida e di disbrigo di pratiche automobilistiche, trattandosi di attività commerciale rivolta a una clientela, originariamente indifferenziata e potenzialmente assai vasta, che comporta contatto diretto con la generalità degli utenti del servizio, in relazione alla quale l’immobile (luogo di frequentazione diretta e strumentalmente negoziale dei fruitori del servizio) costituisce un apprezzabile fattore di avviamento commerciale.

Cass. civ. n. 1390/1988

In tema di disciplina transitoria della locazione degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione di cui alla legge n. 392 del 1978, in base ad una interpretazione logico-sistematica ed al principio che una serie di norme previste dalla disciplina ordinaria sono applicabili - ancorché non espressamente richiamate - ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore di tale legge, l’esclusione del diritto di prelazione per gli immobili indicati nell’art. 35 - tra i quali quelli destinati all’esercizio di attività professionale - trova applicazione anche nel regime transitorio pur in mancanza di una espressa menzione nell’art. 73 della legge dell’art. 41, secondo comma, che richiama il citato art. 35, dovendosi intendere il richiamo agli artt. 38 e 39 operato alle fattispecie da tali ultime norme considerate (prelazione e riscatto), cosi come disciplinate dalle altre norme, tra cui l’indicato art. 41 che, in correlazione con l’art. 35, delimita l’ambito di applicazione di tali istituti individuando le fattispecie contrattuali alle quali possono applicarsi.

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