Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8713 del 4 ottobre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il conduttore di immobile urbano adibito a uso non abitativo, che ai sensi dell’art. 39 della L. 27 luglio 1978, n. 392 ha esercitato il diritto di riscatto del bene, alienato a un terzo in violazione del suo diritto di prelazione, e che ha continuato anche dopo l’alienazione a detenere l’immobile in forza del contratto di locazione, deve nei termini di legge corrispondere al retrattato il solo prezzo non rivalutato e non anche interessi compensativi sullo stesso, da quest’ultimo pretesi in analogia con la disposizione contenuta nell’art. 1499 c.c., poiché la detenzione e il godimento della cosa avevano il loro titolo nel pagamento dei canoni, corrisposti in forza del rapporto di locazione.

(massima n. 2)

Nell’ambito della disciplina legale delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione contenuta nella L. 27 luglio 1978, n. 392, le norme in materia di diritto di prelazione e riscatto in caso di vendita dell’immobile locato (artt. 38 e 39) e di diritto di prelazione in caso di nuova locazione (art. 40) si applicano, ai sensi dell’art. 41, anche ai rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili urbani, destinati ad essere utilizzati per l’attività di scuola guida e di disbrigo di pratiche automobilistiche, trattandosi di attività commerciale rivolta a una clientela, originariamente indifferenziata e potenzialmente assai vasta, che comporta contatto diretto con la generalità degli utenti del servizio, in relazione alla quale l’immobile (luogo di frequentazione diretta e strumentalmente negoziale dei fruitori del servizio) costituisce un apprezzabile fattore di avviamento commerciale.

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