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Articolo 36 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Aggravamento delle sanzioni penali

Dispositivo dell'art. 36 Legge 104

1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Spiegazione dell'art. 36 Legge 104

La norma introduce una circostanza aggravante speciale applicabile quando determinati reati vengano commessi in danno di una persona con minorazione fisica, psichica o sensoriale.

In tali casi, la pena è aumentata da un terzo alla metà, rafforzando così la tutela penale delle persone con disabilità.

Il richiamo riguarda:
  • l’art. 527 c.p., rubricato “atti osceni”;
  • i delitti non colposi previsti nei titoli XII e XIII del libro II del Codice penale, tra cui si annoverano rispettivamente i delitti contro la persona, disciplinati dagli articoli che vanno dal 575 al 623 ter del Codice penale, e i delitti contro il patrimonio, regolati dagli articoli da 624 al 649 bis del medesimo Codice;
  • i reati disciplinati dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cd. “Legge Merlin”), che abolisce le case di tolleranza e disciplina il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.

La ratio è da rinvenire nell’esigenza di protezione per le persone con disabilità. Infatti, la condizione di disabilità può rendere la vittima più vulnerabile e più esposta ai soprusi altrui, rendendo socialmente più grave la condotta dell’autore e giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.

Il secondo comma introduce poi un’importante innovazione processuale: nei procedimenti per i suddetti reati è ammessa la costituzione di parte civile anche del difensore civico e dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona con disabilità o un suo familiare. Questa previsione amplia le possibilità di tutela giudiziaria, permettendo che soggetti collettivi o istituzionali si facciano carico della difesa dei diritti lesi, anche per garantire supporto legale e rappresentanza in situazioni in cui la vittima non sia in grado di agire autonomamente.

Si tratta di un chiaro segnale della volontà del legislatore di rafforzare la protezione penale e processuale delle persone con disabilità, intervenendo sia sul piano sanzionatorio che su quello dell’accesso effettivo alla giustizia.

Massime relative all'art. 36 Legge 104

Cass. pen. n. 4060/2018

Il dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 36, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 che attiene alla condizione della persona offesa facente parte di una categoria di soggetti diversamente abili, considerati particolarmente vulnerabili.

Cass. pen. n. 19172/2015

Quando sussiste il delitto previsto dall'art. 609 bis, comma secondo n.1), cod.pen., lo stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, determinato da malattia, non rende configurabile l'aggravante prevista dall'art. 36, comma primo della legge 2 maggio 1992, n. 104 poiché esso integra un elemento costitutivo del reato e, quindi, a norma dell'art. 61, primo comma, cod. pen., non può fungere anche da circostanza aggravante.

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