La norma introduce una
circostanza aggravante speciale applicabile quando determinati reati vengano commessi
in danno di una persona con minorazione fisica, psichica o sensoriale.
In tali casi,
la pena è aumentata da un terzo alla metà, rafforzando così la tutela penale delle
persone con disabilità.
Il richiamo riguarda:
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l’art. 527 c.p., rubricato “atti osceni”;
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i delitti non colposi previsti nei titoli XII e XIII del libro II del Codice penale, tra cui si annoverano rispettivamente i delitti contro la persona, disciplinati dagli articoli che vanno dal 575 al 623 ter del Codice penale, e i delitti contro il patrimonio, regolati dagli articoli da 624 al 649 bis del medesimo Codice;
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i reati disciplinati dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cd. “Legge Merlin”), che abolisce le case di tolleranza e disciplina il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.
La
ratio è da rinvenire nell’esigenza di protezione per le persone con disabilità. Infatti, la condizione di disabilità può rendere la vittima più vulnerabile e più esposta ai soprusi altrui, rendendo socialmente più grave la
condotta dell’autore e giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
Il secondo comma introduce poi un’importante innovazione processuale: nei procedimenti per i suddetti reati è ammessa la
costituzione di parte civile anche del difensore civico e dell’
associazione alla quale risulti iscritta la persona con disabilità o un suo familiare. Questa previsione amplia le possibilità di tutela giudiziaria, permettendo che soggetti collettivi o istituzionali si facciano carico della difesa dei diritti lesi, anche
per garantire supporto legale e rappresentanza in situazioni in cui la vittima non sia in grado di agire autonomamente.
Si tratta di un chiaro segnale della
volontà del
legislatore di rafforzare
la protezione penale e processuale delle persone con disabilità, intervenendo sia sul piano sanzionatorio che su quello dell’accesso effettivo alla giustizia.