Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità(1)(2).
Note
(1)
Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.
(2)
Tale disposizione è stata modificata, dapprima, dall'art. 1 comma 1 lett. v) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 e successivamente dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").