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Articolo 649 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Casi di procedibilitą d'ufficio

Dispositivo dell'art. 649 bis Codice Penale

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità(1)(2).

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.
(2) Tale disposizione è stata modificata, dapprima, dall'art. 1 comma 1 lett. v) della L. 9 gennaio 2019 n. 3 e successivamente dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento amplia le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita.
In primo luogo, coerentemente a quanto è stato previsto in tema di furto, si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità a querela della truffa, della frode informatica e dell’appropriazione indebita, nelle ipotesi considerate dalla norma.


Va ribadito che un danno di rilevante gravità non preclude condotte risarcitorie o riparatorie nell’interesse della persona offesa, con rimessione della querela – o applicabilità della causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p. – con effetti deflativi sul carico giudiziario considerevoli se si considera che le figure di reato richiamate dall’art. 649 bis c.p. sono oggetto di numerosi procedimenti penali.


In secondo luogo, per ragioni analoghe a quelle che hanno indotto ad analoga modifica dell’art. 612, co. 3 c.p., si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d’ufficio.
Anche tale intervento promette significativi effetti deflativi. La dimensione personale del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui si tratta giustifica la procedibilità a querela a prescindere dalla condizione soggettiva dell’autore del reato, che non potrà impedire più la remissione della querela o l’applicabilità della causa estintiva di cui all’art. 612 ter c.p., in presenza di condotte risarcitorie o riparatorie.

Massime relative all'art. 649 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 4800/2022

Il regime di procedibilitą d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformitą alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa.

Cass. pen. n. 3585/2020

Il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilitą d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.

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