Cass. civ. n. 24338/2024
In materia di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 21 della legge n. 104 del 1992 riconosce il diritto di precedenza nelle procedure di trasferimento ai soggetti con una disabilità superiore ai due terzi. Tuttavia, questo diritto viene regolamentato dalla contrattazione collettiva integrativa, che prevede priorità per la mobilità endoprovinciale rispetto a quella tra Province. Ciò solleva questioni di compatibilità con la normativa dell'Unione Europea e la necessità di valutare se tale disposizione possa comportare una discriminazione indiretta verso i docenti disabili.
Cons. Stato n. 787/1999
In sede di trasferimento di un insegnante medio coi benefici concessi ai sensi della l. 5 febbraio 1992 n. 104, la possibilità prevista dall'art. 2 comma 2 d.l. 27 agosto 1993 n. 324, convertito dalla l. 27 ottobre 1993 n. 423, di presentare, in caso di ritardo nell'esecuzione degli accertamenti demandati all'apposita commissione medica, un certificato rilasciato in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui la persona è assistita, sussiste non solo per l'ipotesi in cui il beneficio del trasferimento venga richiesto per l'handicap del familiare (art. 33 l. n. 104 cit.), ma anche quando il docente richieda per se stesso il detto beneficio essendo personalmente portatore di handicap (art. 21 l. n. 104 cit.).
TAR Reggio Calabria n. 311/1999
A norma dell'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse.
Cons. Stato n. 394/1998
L'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104 - secondo cui la persona handicappata assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili - va interpretata nel senso che sono disponibili (quale scelta organizzativa e non come stato di fatto) soltanto le sedi nelle quali, in relazione alle proprie esigenze di servizio, ogni amministrazione intende inviare il personale da assegnare a titolo di assunzione o di trasferimento non esistendo alcun principio diretto a subordinare agli interessi ed alle scelte del portatore di handicap, le superiori esigenze organizzative rimesse alle scelte discrezionali della p.a..