Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 21 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Precedenza nell'assegnazione di sede

Dispositivo dell'art. 21 Legge 104

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Massime relative all'art. 21 Legge 104

Cons. Stato n. 787/1999

In sede di trasferimento di un insegnante medio coi benefici concessi ai sensi della l. 5 febbraio 1992 n. 104, la possibilità prevista dall'art. 2 comma 2 d.l. 27 agosto 1993 n. 324, convertito dalla l. 27 ottobre 1993 n. 423, di presentare, in caso di ritardo nell'esecuzione degli accertamenti demandati all'apposita commissione medica, un certificato rilasciato in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui la persona è assistita, sussiste non solo per l'ipotesi in cui il beneficio del trasferimento venga richiesto per l'handicap del familiare (art. 33 l. n. 104 cit.), ma anche quando il docente richieda per se stesso il detto beneficio essendo personalmente portatore di handicap (art. 21 l. n. 104 cit.).

TAR Reggio Calabria n. 311/1999

A norma dell'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse.

Cons. Stato n. 394/1998

L'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104 - secondo cui la persona handicappata assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili - va interpretata nel senso che sono disponibili (quale scelta organizzativa e non come stato di fatto) soltanto le sedi nelle quali, in relazione alle proprie esigenze di servizio, ogni amministrazione intende inviare il personale da assegnare a titolo di assunzione o di trasferimento non esistendo alcun principio diretto a subordinare agli interessi ed alle scelte del portatore di handicap, le superiori esigenze organizzative rimesse alle scelte discrezionali della p.a..

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 21 Legge 104

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. R. S. chiede
martedì 01/04/2025
“Sono docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AI24 (Lingua e cultura cinese).
Sono attualmente titolare in provincia di Teramo (Abruzzo) ma ho residenza in provincia di Napoli e sono in possesso di disabilità riconosciuta (art. 21 Legge 104/92) con invalidità civile al 74%.
Inoltre, sono anche referente per l’assistenza di mia figlia minore, portatrice di disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104), per cui ho richiesto la deroga al vincolo triennale prevista nel CCNI.

Ho presentato domanda di trasferimento interprovinciale per il prossimo anno scolastico, chiedendo come destinazione la provincia di Caserta, dove esiste un unico posto disponibile (nella scuola “Convitto Giordano Bruno” di Maddaloni).

Nella compilazione della domanda ho
Indicato come prima preferenza il distretto del comune di residenza (Napoli), come richiesto per la deroga e per attivare eventuale precedenza.
Selezionato Caserta come provincia in cui applicare la precedenza personale ex art. 21.
Inserito come seconda preferenza la scuola di Maddaloni, unica sede potenzialmente utile e logisticamente compatibile con la mia situazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) prevede che la precedenza art. 21 “può essere esercitata all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza”, ma non dice esplicitamente che sia “limitata” a tale provincia, come invece avviene per le precedenze legate all’assistenza (art. 33).
Il sistema informatico ministeriale (SIDI) ha consentito la scelta della provincia (Caserta) per l’applicazione della precedenza, senza bloccare la domanda.
Nella provincia di residenza (Napoli) non risultano cattedre disponibili per la mia classe di concorso.
Ho timore che, in fase di convalida, l’Ufficio Scolastico Provinciale non mi riconosca la precedenza su Caserta, oppure la ignori perché la mia prima preferenza (distretto di Napoli) non corrisponde alla provincia in cui ho chiesto l’applicazione della precedenza.

È legittima la mia richiesta di esercitare la precedenza in una provincia diversa da quella di residenza, qualora questa sia la sede più vicina e compatibile, in mancanza di disponibilità nella provincia di residenza?
Posso fare ricorso, in caso di mancata applicazione della precedenza su Caserta, invocando l’art. 21 della Legge 104 e i principi di parità di trattamento e soluzioni ragionevoli (Direttiva 2000/78/CE)?”
Consulenza legale i 10/04/2025
Secondo l’art. 13 del CCNL applicabile, “il personale, che fruisce della precedenza per la condizione di disabilità personale (art. 21 e art. 33/6 della L. 104/92), deve esprimere (nella domanda) come prima preferenza il proprio comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più scuole comprese in esso.
La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
Qualora nel suddetto comune di residenza non vi siano scuole esprimibili, va indicata una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza”.

La norma non dice esplicitamente che la precedenza sia “limitata” alla provincia di residenza.

Inoltre, non si esclude esplicitamente la possibilità di esercitare la precedenza in una provincia diversa, se più vicina o logisticamente più adatta, in assenza di disponibilità nella provincia di residenza.

Non è da sottovalutare, peraltro, il fatto che il sistema SIDI ha permesso di indicare Caserta come provincia di applicazione della precedenza senza errori o blocchi, il che rafforza la tesi della legittimità dell’opzione.

La Direttiva 2000/78/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE tutelano le persone con disabilità, imponendo agli Stati membri l’adozione di misure ragionevoli per garantire la parità di trattamento.
Il diniego della precedenza potrebbe configurarsi come una discriminazione indiretta, in quanto l’applicazione rigida di una norma nazionale (che non tiene conto della reale compatibilità territoriale) comporterebbe uno svantaggio per una persona con disabilità.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 406/2022, ha ribadito il carattere assoluto dell’art. 21 per i titolari dell’art. 3, comma 3.
Il T.A.R. Lazio, Sez. III, con sentenza n. 7945/2023, ha stabilito che l’amministrazione pubblica deve dimostrare, con motivazioni dettagliate, che il rifiuto del trasferimento o dell’assegnazione non è arbitrario, ma giustificato da un’effettiva carenza di organico o altre ragioni impellenti.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2158/2022, ha ribadito che i lavoratori con invalidità superiore ai due terzi hanno diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili, purché all’interno della stessa amministrazione; la suddetta precedenza è, tuttavia, subordinata alla disponibilità di un posto vacante nella sede richiesta e alle necessità operative dell’amministrazione.

In caso di diniego, pertanto, si potrebbe presentare ricorso facendo leva sulla giurisprudenza favorevole, anche recente, che tende a privilegiare l’interpretazione estensiva delle precedenze per garantire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Si tenga conto che, nell’ordinanza n. 26343 del 12 settembre 2023, la Cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice che aveva chiesto il trasferimento per assistere un familiare con disabilità. In tale ordinanza è stato chiarito che il diritto al trasferimento non è limitato solo alla sede più vicina alla residenza dell’invalido, ma può riguardare altre località indicate dal dipendente.
Il datore di lavoro deve considerare tutte le preferenze espresse nella domanda e motivare un eventuale rifiuto, dimostrando se ci sono troppi dipendenti nella sede richiesta, fattore che impedisce di accontentare il lavoratore.

In tale sentenza la Corte ha ribadito i principi - ormai consolidati - in materia: la richiesta di trasferimento in base alla normativa suindicata non configura un diritto incondizionato del richiedente; la P.A. può legittimamente respingere l’istanza di trasferimento di un proprio dipendente, quando le condizioni personali e familiari dello stesso recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, nr. 1073).

Il c.d. "diritto al trasferimento" è, quindi, rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale dell’Amministrazione ed è soggetto ad una duplice condizione:
  1. che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile e
  2. che vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione.
Ne discende che, quand’anche il requisito della vacanza e della disponibilità risulti soddisfatto, il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2014, nr. 1677; Cass. 5 settembre 2011, n. 18223; Cass. 27 maggio 2003, n. 8436; Cons. Stato, 16 settembre 2013, n. 4569).
I benefici di cui alla legge 104 del 1992 devono essere interpretati sempre in termini costituzionalmente orientati, alla luce dell’art. 3 Cost., comma 2, dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009, in funzione della tutela della persona disabile.

Queste posizioni giuridiche soggettive, di rilievo costituzionale, possono essere contemperate esclusivamente con altri valori ed interessi di medesimo rilievo. In altre parole il lavoratore, che assiste con continuità una persona con disabilità, ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, a meno che, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi – soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico – in un danno per l’interesse della collettività; ma solo ove tali esigenze siano adeguatamente provate dal datore di lavoro, e non eccepite solo genericamente.

Pertanto, nel caso di specie, se dovessero sorgere problemi per quanto riguarda l’espressione di una preferenza al di fuori della provincia di residenza, si potrebbe comunque tentare un ricorso, chiedendo al datore di lavoro di dimostrare che, nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede richiesta e quella ricoperta, vi erano ragioni che precludevano il trasferimento della lavoratrice.

P. L. chiede
lunedì 27/01/2025
“Richiesta approfondimento su Q202541185, visto che la mia direzione ha espresso parere negativo”
Consulenza legale i 10/02/2025
Il rifiuto di un trasferimento per motivi di "carichi di lavoro" implica che il reparto non abbia risorse sufficienti per gestire un nuovo dipendente senza compromettere l'efficienza.


Tuttavia, l'art. 21 della Legge 104/92 riconosce un diritto assoluto al trasferimento, con priorità per la sede più vicina, se disponibile. In tal caso, un eventuale rifiuto potrebbe costituire una violazione del diritto del lavoratore, soprattutto se altre assegnazioni sono state fatte a persone senza priorità maggiore.


In base alla Legge sul procedimento amministrativo, il lavoratore ha diritto di accesso agli atti amministrativi, inclusa la graduatoria e i criteri di assegnazione, per verificare possibili violazioni del diritto di priorità.


Nel caso di violazione accertata, il lavoratore può presentare un ricorso amministrativo chiedendo la revisione dell'assegnazione, invocando l'art. 21 della Legge 104/92 e, se il ricorso non ha esito positivo, può adire l'autorità giudiziaria competente.

P. L. chiede
sabato 04/01/2025
“Buongiorno sono una vincitrice di concorso funzionario in agenzia delle entrate , sono stata assegnata a Roma, sono di Lecce, vorrei sapere , visto che la scrivente ha inv civile al 75 per cento e la 104 art 3 comma 1, posso richiedere trasferimento a Lecce ex art 21 legge 104/92? A Lecce e’ prevista mobilità in entrata e ci sono 9 posti in entrata, partirà dal 1 febbraio, posso fare richiesta di trasferimento? ( non posso accedere alla mobilità perché sono entrata a settembre)
Saluti e buon lavoro”
Consulenza legale i 13/01/2025
L’art. 21 della legge 104/1992, rubricato “Precedenza nell'assegnazione di sede”, prevede che i dipendenti pubblici che siano portatori di disabilità possano chiedere il trasferimento in un'altra sede di lavoro, se il trasferimento è motivato dalla necessità di garantire la salute del lavoratore.

La sentenza n. 394/1998 del Consiglio di Stato ha fornito una chiarificazione importante sull'applicazione dell'art. 21 della Legge 104/1992, stabilendo che il trasferimento richiesto in base a tale norma è un diritto soggettivo (non un interesse legittimo), che i dipendenti pubblici con disabilità (o che assistono familiari disabili) possono esercitare, salvo che l'amministrazione non provi che il trasferimento sia incompatibile con le esigenze di servizio.
In sostanza la legge attribuisce al lavoratore una posizione giuridica di protezione diretta, e non solo un interesse che dipende dalla discrezionalità dell'amministrazione.

La sentenza ha anche chiarito che la possibilità di chiedere il trasferimento ex art. 21 Legge 104/92 si applica non solo ai disabili gravi, ma anche a coloro che sono disabili in base all'art. 3, comma 1 della Legge 104/92, e a coloro che assistano un familiare disabile; In altre parole il diritto di richiedere il trasferimento è esteso anche ai disabili non gravi, sempre che sussistano motivazioni legate alla salute o alla necessità di assistenza, sia pure in misura minore rispetto ai disabili gravi.

Alla luce di quanto chiarito, si può affermare che, essendo decorso il periodo di prova, è possibile presentare la domanda di trasferimento con l’indicazione delle motivazioni, corredata dalla documentazione comprovante la disabilità.

Sarebbe comunque opportuno contattare tempestivamente l’ufficio risorse umane, specificando la situazione personale in modo da ricevere un quadro completo.

.

A. I. chiede
martedì 03/12/2024
“Salve,
Vorrei un parere ed anche qualche ulteriore riferimento a sentenze più recenti circa l'argomento di seguito meglio specificato.
Lo scrivente ha vinto un concorso per funzionario agenzia delle entrate prendendo servizio il 17 giugno 2024.
Qualche giorno prima di prendere servizio, per mezzo email, la Direzione Provinciale di XXX dell'Agenzia delle Entrate, D.P. di cui avevo espresso la preferenza, mi chiede di esprimere una preferenza in merito alla sede di assegnazione/ufficio di interesse nell'ambito della direzione Provinciale medesima evidenziando alcune situazioni particolari.
Rispondendo, espressi la preferenza di assegnazione presso l’Ufficio Territoriale di YYY, dove risiedo, ufficio dipendente dalla D.P. di XXX evidenziando, come motivi particolari, che possedevo i requisiti ex art. 21 legge 104/92, invalido al 75%) e portatore di handicap ex art. 3 c.1 della 104792, ed inoltre assistivo mia madre, invalida al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 c. 3., medesima legge.
Con mio enorme disappunto, il 17 giugno, giorno della presa in servizio, il Direttore Provinciale, con un atto dispositivo, mi assegnò all’ufficio Territoriale di XXX, mentre altri 2 colleghi, neoassunti, furono assegnati a YYY, con le stesse mie funzioni.
A luglio chiesi il riesame, verbalmente al Direttore Provinciale, rappresentando le mie ragioni, ma nulla è cambiato, confermando verbalmente la mia assegnazione all’UT di XXX.
Il 01/08/2024, con atto dispositivo, furono assegnati a YYY altri 3 colleghi con qualche anno di servizio, stesse mansioni.
In data 20/11/2024, dopo il periodo di prova (4 mesi) presentai domanda formale ed il 03/12/2024, l’ufficio del personale risponde che la mia istanza “sarà tenuta in considerazione e valutata “compatibilmente con le esigenze organizzative della DP di XXX”.
Orbene, l’art. 21 è un diritto soggettivo assoluto, pieno, perfetto e incondizionato, a differenza di altre situazioni come per esempio l’art. 33 c. 5 della stessa legge, che afferma “…..ove possibile”.
Si richiede un parere riguardo alla narrativa che precede e qualche ulteriore sentenza più recente sull’argomento.”
Consulenza legale i 12/12/2024
La questione che solleva è particolarmente delicata, visto che riguarda la tutela prevista dalla legge 104/1992 per lavoratori che abbiano specifiche esigenze, a causa di invalidità o disabilità propria, o di quella di un familiare assistito.

Ex art. 21 la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi (ossia dal 67% al 100%) o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge n. 648 del 1950 assunta presso gli enti pubblici, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, nonché la precedenza in sede di trasferimento.

Trattasi, come da Lei sottolineato, di un diritto soggettivo, pieno e incondizionato, che prevale su altre esigenze di tipo organizzativo, così come confermato dalla giurisprudenza, che lo riconosce come assoluto.

Ne deriva che nel caso da Lei esposto, potremmo trovarci di fronte ad una grave violazione del diritto riconosciuto ai sensi dell’art. 21, soprattutto se ci sono state assegnazioni a persone che non avevano una priorità maggiore della Sua.

Il punto chiave è verificare il rispetto del diritto soggettivo che Le spetta previsto dalla normativa, magari con una richiesta di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della legge 241/1990, in modo da conoscere i criteri di assegnazione applicati per Lei e per gli altri neoassunti (potrebbe infatti essere stata correttamente seguita la graduatoria, per la presenza di soggetti in graduatoria prima di Lei).

Tuttavia, anche se dovesse avere conferma della sussistenza della violazione, l’atto di assegnazione del 17-6-24 non può più essere impugnato, essendo decorsi infruttuosamente i termini di legge.

Non Le resta quindi altra strada percorribile se non quella relativa al trasferimento; a tal fine può chiedere formalmente all'ente pubblico di spiegare più nel dettaglio le motivazioni che giustificherebbero “il rifiuto” della Sua istanza di trasferimento, in modo da verificare se tali motivazioni siano oggettive e concrete, e non generiche. La motivazione "compatibilmente con le esigenze organizzative" non è sempre sufficiente e deve essere supportata da una documentazione che dimostri l'impossibilità del trasferimento.

Di seguito alcune sentenze:

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 29990/2019 la quale sottolinea come assegnare sedi diverse senza motivazioni oggettive, può configurare una violazione del principio di parità di trattamento, specialmente se tra i lavoratori ci sono situazioni di tutela (ad es. disabilità).

Corte di Cassazione, sentenza n. 406/2022 che ribadisce il carattere assoluto dell’art. 21 per i titolari dell’art. 3, comma 3.

T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza n. 7945/2023 che ha stabilito che l’amministrazione pubblica deve dimostrare, con motivazioni dettagliate, che il rifiuto del trasferimento o dell’assegnazione non è arbitrario, ma giustificato da un’effettiva carenza di organico o altre ragioni impellenti.

Tribunale di Napoli, sentenza n. 2158/2022 che ha ribadito che i lavoratori con invalidità superiore ai due terzi hanno diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili purchè all’interno della stessa amministrazione; La suddetta precedenza è tuttavia subordinata alla disponibilità di un posto vacante nella sede richiesta, e alle necessità operative dell’amministrazione.

Francescantonio R. chiede
venerdì 14/05/2021 - Calabria
“Sono un dirigente medico a tempo pieno e indeterminato svolgo anche un servizio di reperibilità di emodinamica,
ho un invalidità del 69% e art 3 comma 1
Potrei sfruttare art 21 legge 104, attualmente la mia sede lavorativa è a 110 Km dalla mia residenza, il direttore della struttura non mi da il nulla OSTA , la sede dove potrei andare a lavorare è nella stessa ASP a soli 30 Km da casa, con l'art 21/104 potrei scavalcare il parere contrario del direttore della struttura e quindi le risorse umane darmi il trasferimento? , la sede più vicina c'è il posto vacante, la ringrazio

Consulenza legale i 21/05/2021
Ai sensi dell’art. n.21 legge 104, comma 2, L. 104/1992, il dipendente pubblico con grado di invalidità superiore ai due terzi ha diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Il diritto di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere soltanto nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992).

Inoltre, il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n.13),
In particolare, il Consiglio di Stato, con Parere del 10 dicembre 1996 n. 1813. ha affermato “Quanto alla operata distinzione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 21 della legge n. 104/1992, relativamente alle quali sarebbe configurabile un diritto soggettivo da parte dell'interessato, e le ipotesi previste dall'art. 33, qualificabili sotto la specie dell'interesse legittimo, osserva la Sezione come in entrambi i casi, ed a prescindere dalla qualificazione teorica della situazione giuridica soggettiva, la "prelazione" a favore del soggetto individuato possa operare solo nel caso in cui esista il posto vacate nella sede di destinazione richiesta”.

L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale.

Pertanto, se, come riferito, nella sede di destinazione richiesta il posto è vacante, si potrà far valere l’art. 21, comma 2, Legge 104 e avere precedenza nell’assegnazione della sede.

Si potrebbe essere “scavalcati” soltanto da dipendenti con precedenza superiore, e precisamente:
a) personale trasferito d'ufficio nel precedente quinquennio che chiede di rientrare in sede;
b) non vedenti ex art. 3 L.28/3/92 N.120
c) emo-dializzati ex art. 61 L.270/82.

Il diritto di precedenza ex art. 21 Legge 104 dovrà essere indicato nella domanda di mobilità e l'eventuale diniego potrà essere impugnato davanti al giudice.


Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.