Consiglio di Stato Sez. Comm. Spec. sentenza n. 394 del 19 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104 - secondo cui la persona handicappata assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili - va interpretata nel senso che sono disponibili (quale scelta organizzativa e non come stato di fatto) soltanto le sedi nelle quali, in relazione alle proprie esigenze di servizio, ogni amministrazione intende inviare il personale da assegnare a titolo di assunzione o di trasferimento non esistendo alcun principio diretto a subordinare agli interessi ed alle scelte del portatore di handicap, le superiori esigenze organizzative rimesse alle scelte discrezionali della p.a..

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