TAR Reggio Calabria sentenza n. 311 del 10 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacitą lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalitą alle determinazioni dell'autoritą amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.