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Articolo 691 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Dispositivo dell'art. 691 Codice Penale

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno(1).

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio [35].

Note

(1) L'ubriachezza deve essere manifesta ovvero, ai fini della configurabilità del reato in esame, devono essere percepibili obbiettivamente gli indizi esteriori della stessa.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico e la salute pubblica.

Spiegazione dell'art. 691 Codice Penale

L'articolo in esame è posta a tutela sia della salute pubblica, sia dell'ordine pubblico.

Trattasi di reato di evento, che punisce chi, a prescindere dal luogo i cui viene posta in essere la condotta, somministri bevande alcoliche a persone già manifestamente ubriache.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, e dunque non solo gestori di bar, osterie e spacci di bevande, purché cagioni l'ubriachezza. In quest'ultimo caso la condanna comporta sospensione dell'esercizio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, essendo una fattispecie contravvenzionale, è sufficiente la colpa.

Massime relative all'art. 691 Codice Penale

Cass. pen. n. 27896/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 691 cod. pen., per "manifesta ubriachezza" deve intendersi uno stato di ebbrezza facilmente percepibile da chiunque in base a segni o comportamenti esteriori, quali la presenza di alito fortemente alcolico, di un'andatura barcollante e di una pronuncia incerta e balbettante.

Cass. pen. n. 4320/2013

Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest'ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da sé, cosiddetto self service), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti.

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