Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6610 del 27 giugno 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 613 c.p. č necessario che il soggetto passivo sia stato posto in stato di incapacitā di intendere e di volere, cioč in quello stato in cui il soggetto, a norma dell'art. 85 c.p., se commette un fatto preveduto dalla legge come reato, non č imputabile. Ciō distingue questa ipotesi criminosa del delitto di cui all'art. 643 c.p., che si riferisce ad uno stato di infermitā o deficienza psichica, che non richiede una completa assenza delle facoltā mentali o una totale mancanza della capacitā di intendere e di volere, mentre č sufficiente che ricorra una minorata capacitā psichica, uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione o da agevolare l'induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

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