Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19201 del 23 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui al primo comma dell'art. 612-ter cod. pen. č sufficiente il dolo generico e, dunque, la consapevolezza e volontā di consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video, realizzati con il consenso della vittima, ma destinati a rimanere privati; diversamente, ai fini della sussistenza del delitto di cui al secondo comma della norma citata, č necessario che il soggetto che ha ricevuto le immagini o i video da terzi, ponga in essere la medesima condotta con il dolo specifico di arrecare nocumento al soggetto rappresentato.

(massima n. 2)

Ai fini della validitā della querela, non č necessario l'uso di formule sacramentali, restando irrilevante la qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta ed essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontā della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. In sostanza, se un soggetto si presenta dinanzi alle autoritā preposte per rappresentare fatti che potrebbero costituire reati commessi ai suoi danni chiedendo che le proprie dichiarazioni vengano verbalizzate, giā questo č un elemento che, nell'apprezzamento pur riservato al giudice di merito circa la qualificazione dell'atto, induce a ritenere che, al di lā della denominazione formale dello stesso, sussiste la volontā di richiedere la punizione del colpevole.

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