(massima n. 2)
Ai fini della validitā della querela, non č necessario l'uso di formule sacramentali, restando irrilevante la qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta ed essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontā della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. In sostanza, se un soggetto si presenta dinanzi alle autoritā preposte per rappresentare fatti che potrebbero costituire reati commessi ai suoi danni chiedendo che le proprie dichiarazioni vengano verbalizzate, giā questo č un elemento che, nell'apprezzamento pur riservato al giudice di merito circa la qualificazione dell'atto, induce a ritenere che, al di lā della denominazione formale dello stesso, sussiste la volontā di richiedere la punizione del colpevole.