Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 30169 del 12 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di diffusione illecita di video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo avuto legittimamente accesso ad un video presente su un "social network" che vieta agli utenti la memorizzazione dei contenuti ricevuti in visione (nella specie, Onlyfans), lo registra e lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso al momento della condivisione č limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario del contenuto.

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