(massima n. 1)
Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato su un sito "web" di incontri con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltą, in virtł del consenso espresso da quest'ultima al momento dell'apertura dell'"account", č circoscritta ai soli appartenenti alla comunitą virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all'interno di essa.