(massima n. 1)
La competenza per territorio del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ove non sia applicabile la regola generale dell'art. 8c.p.p. art. 8 - Regole generali cod. proc. pen. per l'impossibilitą di individuare il luogo di primo invio al destinatario delle immagini o dei video, si determina in base ai criteri suppletivi, considerati, in via graduale, dall'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte, non essendo stato individuato il luogo di consumazione del reato né quello ove si era consumata parte della condotta, ha determinato la competenza nell'ufficio giudiziario del luogo ove l'imputato aveva fissato la sua residenza). (Dichiara competenza, GIP Tribunale Asti, 12/02/2025)