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Articolo 600 septies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Confisca

Dispositivo dell'art. 600 septies Codice Penale

(1)Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609 quater, [[n609quinquies]], 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609 undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322 ter(2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 7, della l. 3 agosto 1998, n. 269, modificato poi dall’art. 15, comma 5, della l. 11 agosto 2003, n. 228 e dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2) In parziale deroga a quanto disposto dall'art. 240 nei casi indicati è prevista la confisca obbligatoria in riferimento al profitto, al prezzo o al prodotto dei reati citati.

Ratio Legis

La disposizione in esame trova il proprio fondamento nell'esigenza di rafforzare la tutela del minore minacciato nell'integrità psicofisica.

Massime relative all'art. 600 septies Codice Penale

Cass. pen. n. 54024/2018

La confisca obbligatoria prevista dall'art. 600-septies cod. pen. è applicabile soltanto ai delitti finalizzati alla tutela di minori vittime di abusi, e non anche al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen..

Cass. pen. n. 5143/2012

In tema di pedopornografia, dopo la modifica dell'art. 600-septies cod. pen., per effetto dell'art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, che prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, deve ancora ritenersi ammessa la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sulla base dei principi generali contenuti nell'art. 240 cod. pen.

Cass. pen. n. 24054/2006

In relazione al delitto di divulgazione di materiale pedopornografico, la confisca dello stesso e degli apparecchi di qualunque tipo ad esso riferibili ha natura obbligatoria e va disposto anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di proscioglimento per estinzione del reato, in quanto deve essere applicata non già la disciplina generale in tema di confisca prevista dall'art. 240 c.p. ma le specifiche disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600 septies c.p.

Cass. pen. n. 10058/2005

In relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 600 ter c.p., relativa alla produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedo-pornografico, è legittimo il sequestro probatorio del materiale osceno riguardante i minori allorché sussista l'esigenza di conservare la prova di immagini o filmati a contenuto pedo-pornografico, ovvero la prova della loro circolazione nella rete internet dei pedofili, attesa la pericolosità di tali condotte e anche nell'ottica della obbligatorietà della confisca dei suddetti corpi di reato prevista dalla disposizione di cui all'art. 600 septies c.p.

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