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Articolo 600 septies 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanza attenuante

Dispositivo dell'art. 600 septies 1 Codice Penale

(1)La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti(2).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2) Tale attenuante risultava già disciplinata dal precedente art. 600 sexies, dal quale si discosta per il ridimensionamento dello spettro di condotte rilevanti, tra cui non viene richiamata la mera collaborazione investigativa.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita al fine di adeguare la normativa italiana agli impegni presi in sede di adozione della Convenzione di Lanzarotte, contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori.

Spiegazione dell'art. 600 septies 1 Codice Penale

L'articolo in esame, al fine di diminuire le conseguenze lesive dei delitti di pornografia minorile, prevede una specifica circostanza attenuante, qualora il colpevole si ravveda in maniera operosa, evitando che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti attivamente e concretamente l'autorità giudiziaria all'identificazione dei colpevoli ed alla loro cattura.

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