Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1076 del 24 giugno 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pubblico scandalo costituisce una condizione obiettiva di punibilitā dell'incesto, indipendente dalla volontā dei colpevoli. Volontario deve essere il modo con cui č commesso l'incesto, e cioč il comportamento, anche incauto, dei soggetti, dal quale deve derivare, con nesso di causalitā, il pubblico scandalo. I colpevoli devono, pertanto, comportarsi in modo che il loro fatto sia palese, con la possibilitā di essere appreso da un numero indeterminato di persone, che possono anche averne notizia dalle conseguenze dei turpi rapporti, collegate con altre circostanze indizianti al comportamento dei soggetti, come nell'ipotesi in cui la gravidanza e la filiazione siano state rese ostensibili e abbiano potuto essere univocamente apprese dal pubblico come conseguenza dei rapporti incestuosi

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