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Articolo 558 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Induzione al matrimonio mediante inganno

Dispositivo dell'art. 558 Codice Penale

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116], con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio(1) [84-89] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato [117, 119, 120, 122, 123](2), con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.

Note

(1) L'impedimento al matrimonio costituisce il presupposto necessario di tale fattispecie. Non deve trattarsi di occultamento di un precedente vincolo matrimoniale integrerebbe il reato aggravato di bigamia (v. 556 2), ma comunque di una concreta attività positiva diretta ad occultare l'impedimento posta in essere con veri e propri mezzi fraudolenti.
(2) Si tratta di una condizione obiettiva di punibilità, non quindi l'evento del reato, come si riteneva in passato, in quanto dovrebbe essere voluto dall'agente.

Ratio Legis

La ratio della norma si coglie nella volontà da parte del legislatore di garantire la regolare costituzione della famiglia.

Spiegazione dell'art. 558 Codice Penale

Le norme di cui al presente capo sono dirette alla tutela della famiglia, intesa oramai come situazione di fatto caratterizzata dalla stabilità della convivenza e serietà del rapporto, più che come status giuridico derivante dal vincolo matrimoniale.

La punibilità per il presente delitto si ha nel caso in cui il colpevole abbia fraudolentemente indotto in errore l'altro circa l'assenza di cause impeditive del matrimonio.

La norma richiede espressamente l'utilizzo di mezzi fraudolenti, al contrario dell'induzione in errore prevista dall'articolo sulla bigamia (art. 556). Non è comunque sufficiente la mera omissione circa l'esistenza di un impedimento.

L'impedimento rilevante deve essere diverso da quello derivante da un precedente matrimonio (integrante il delitto di bigamia) e deve determinare l'annullamento del matrimonio proprio per via dell'impedimento occultato, spettando dunque all'altro coniuge la scelta di porre in essere il presupposto di tale reato, domandando appunto l'annullamento del vincolo matrimoniale (anche se in realtà l'art. 117 c.c. prevede l'impugnazione del matrimonio da parte del Pubblico Ministero).

Tipica causa di annullamento del matrimonio può essere l'occultamento fraudolento della propria minore età ex art. 84, oppure , se richiesto dal coniuge, nascondere fraudolentemente il fatto di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale, o per tendenza, rilevante ex art. 122 c.c.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi contragga un matrimonio avente effetti civili occultando, però, all'altro coniuge, con mezzi fraudolenti, l'esistenza di un impedimento da lui conosciuto, diverso da quello derivante da un preesistente matrimonio, così da dar luogo all'annullamento del vincolo stesso proprio a causa di quell'impedimento.

Trattasi di un reato proprio, poiché il soggetto attivo può essere soltanto uno o entrambi i coniugi, qualora si occultino a vicenda l'esistenza di un impedimento. Se, però, gli stessi ne sono a conoscenza, il reato non sussiste.

La condotta tipica consiste, innanzitutto, nel compimento di atti fraudolenti, per mezzo dei quali il soggetto agente occulti un impedimento a lui noto, diverso da quello derivante dall'esistenza di un precedente matrimonio. Tali atti possono anche non consistere in artifici o raggiri, ma devono, in ogni caso, essere idonei ad ingannare l'altro coniuge.
Non si considera, tuttavia, idonea a tal fine la condotta di chi, semplicemente, taccia in merito all'esistenza di un impedimento, o, comunque, lo lasci ignorare all'altro coniuge. Il mero silenzio o il lasciar ignorare, infatti, non costituisce ancora un mezzo fraudolento, per la cui sussistenza è, quindi, necessario il compimento di atti positivi o, in alternativa, una messa in scena idonea a trarre in inganno.
L'impedimento occultato deve, peraltro, riguardare una delle possibili cause di nullità o annullabilità del matrimonio, non, invece, quelle che renderebbero il matrimonio giuridicamente inesistente, considerato che, in tal caso, non esistendo un vincolo produttivo di effetti civili, non sarebbe applicabile l'art. 558 c.p.
Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, però, dopo aver occultato un impedimento esistente, il soggetto agente deve anche contrarre un matrimonio avente effetti civili con la persona tratta in inganno.

È proprio la persona che contragga matrimonio con l'agente, subendo l'influsso dei mezzi fraudolenti usati da quest'ultimo e ignorando l'esistenza di un impedimento, a costituire l'oggetto materiale del reato.

L'evento tipico è costituito dall'annullamento del matrimonio conseguito all'impedimento occultato dall'agente. La fattispecie si può, pertanto, considerare consumata soltanto nel momento in cui intervenga una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.
Non è, quindi, ammesso il tentativo, poiché prima che si verifichi l'annullamento del matrimonio non si è in presenza di un fatto punibile.

La norma richiede la sussistenza, in capo al soggetto agente, del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di compiere atti fraudolenti per occultare ad un'altra persona l'esistenza di un impedimento e contrarre con essa un matrimonio avente effetti civili.
Alla luce di ciò, l'errore in ordine all'impedimento, in quanto errore sul fatto, scusa il soggetto agente. Non ha, invece, lo stesso effetto, l'errore che cada sulla previsione di legge relativa all'impedimento occultato, in quanto, la sua disciplina, pur essendo contenuta nella legge civile, è, comunque, richiamata dalla legge penale.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA


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