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Articolo 516 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Dispositivo dell'art. 516 Codice Penale

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio(1) come genuine sostanze alimentari non genuine(2) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Note

(1) Vengono alternativamente considerate le condotte di messa in vendita, ovvero di offerta di un bene a titolo oneroso, e di messa in commercio, la quale può essere anche a titolo gratuito. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.
(2) Il presupposto del reato in esame è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale ovvero si considerano gli alimenti che sono stati adulterati o contraffatti, ma al contempo la giurisprudenza ha riconosciuto come operante anche un criterio cosiddetto legale, in quanto vengono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione.

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si coglie nella necessità di rafforzare la tutela, già offerta in parte dal reato di frode in commercio previsto all'articolo precedente, della messa in commercio dei beni, che dunque deve essere informata al rispetto della buona fede e della correttezza.

Spiegazione dell'art. 516 Codice Penale

La norma in esame punisce chi ponga volontariamente in vendita o, comunque, metta in commercio, come genuini, prodotti che, pur non essendo dannosi per la salute, non siano, in realtà, genuini.

Tale figura di reato era già presente nel codice Zanardelli, all'art. 322, anche se, allora, rientrava tra i reati contro l'incolumità pubblica. La collocazione odierna si spiega in virtù del fatto che, per aversi il reato in esame, le sostanze alimentari devono, si, essere spacciate per genuine pur non essendolo, ma, per contro, non è necessario che le stesse siano anche nocive per la salute pubblica. La presenza di tale ulteriore circostanza integra, infatti, la fattispecie di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, di cui all’art. 442 c.p.

Sembra, dunque, agevole affermare che la norma in esame abbia carattere residuale rispetto a quelle poste a presidio della pubblica incolumità, in quanto qui l'interesse tutelato è precipuamente la buona fede negli scambi commerciali.

Parimenti, come nel reato di cui all'art. 515 c.p., è da escludere che si tutelino interessi meramente patrimoniali, come nell'ipotesi di truffa, e da quest'ultima, quindi, se ne discosta.

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in commercio, indicandola, anche solo implicitamente, come genuina, una sostanza alimentare, che in realtà, pur non essendo pericolosa per la salute, genuina non è. Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, non è, peraltro, sufficiente la mera preparazione o detenzione di sostanze non genuine, non costituendo, queste, delle condotte necessariamente prodromiche alla loro messa in vendita o in commercio.

La nozione di “non genuinità” non si identifica, d'altronde, con quella di pericolosità per la salute pubblica, né con quella di alterato status naturale del prodotto, atteso che non ogni trattamento degli elementi naturali ne compromette la genuinità, e, anzi, molti alimenti sono il risultato della manipolazione di materie prime con sostanze di diversa natura. “Non genuina” è, infatti, la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata, con artificio, nella sua essenza o negli elementi di cui sia composta, come avviene, ad es., nel caso del burro margarinato. Una sostanza alimentare non è, invece, pericolosa per la salute quando non risulta nociva, o per la sua stessa natura, o per mancanza di alterazione.

La genuinità, peraltro, può essere distinta in due categorie: naturale e formale.
La nozione di genuinità naturale è circoscritta alle sostanze che non abbiano subito alterazioni né modificazioni da parte dell'uomo, comprendendo, altresì, i casi in cui la manipolazione non si sia avuta per mezzo di elementi chimici, ma, piuttosto, tramite componenti naturali della sostanza stessa, utilizzati in maniera abnorme.

Parallelamente a quella naturale, vi è la genuinità formale, la quale rappresenta il parametro secondo cui si afferma la corrispondenza della sostanza alimentare con le varie prescrizioni legislative in merito. In tal caso, il reato potrà, ad esempio, essere commesso nel caso di prodotti contenenti sostanze diverse da quella indicate ex lege per la loro composizione, oppure che contengono sostanze di per sé genuine, ma che risultano essere presenti in misura superiore o inferiore a quella consentita, tenendo comunque a mente che non è richiesta una messa in pericolo dell'incolumità pubblica ai fini dell'integrazione della fattispecie.

La casistica offre vari esempi di non genuinità formale, come nel caso del grana padano confezionato con latte termizzato, vietato dalle disposizioni che regolano la denominazione d'origine del prodotto, oppure la messa in commercio di pane con all'interno quantitativi di acqua superiori al massimo consentito.

Nella normalità dei casi, il criterio della genuinità formale viene, perlopiù, applicato in presenza di sostanze artificiali, come, d'altronde, ha specificato tempo addietro la Corte di Cassazione, secondo cui: “deve ritenersi non genuina la sostanza prodotta industrialmente, con procedimenti fisici o chimici, senza l'impiego di taluni degli elementi necessari per identificarla e contraddistinguerla. In altri termini, come i prodotti agrari hanno una loro naturale composizione tipica che la legge protegge, vietando in certi casi che siano privati dei loro elementi nutritivi, cosi alcuni prodotti preparati artificialmente assumono una loro tipicità in virtù del precetto legislativo che determina i loro requisiti essenziali”.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, vale a dire la coscienza della non genuinità della sostanza, unita alla volontà di presentarla come genuina. Il reato si consuma nel luogo e nel momento della messa in vendita.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la differenza che intercorre tra messa in vendita e consegna della cosa, sussistendo una, oramai, uniforme convinzione in giurisprudenza, in base a cui, il reato di cui all'art. 516 c.p., si configura come presidio di tutela avanzata rispetto al delitto di frode in commercio, precisando, dunque, che “la materiale consegna del prodotto da luogo al reato di cui all'art. 515 c.p.”.

Si può, quindi, affermare che, il fatto di mettere in commercio o porre in vendita un alimento non genuino, sia elemento prodromico rispetto alla vendita con consegna vera e propria, risultando assorbito dalla presenza di quest'ultima. Ciò non toglie che qualche giudice abbia ravvisato, invece, un concorso tra i due reati, attesa la diversità strutturale dei due delitti.

Tale aspetto riduce notevolmente lo spazio applicativo della norma, in quanto, non solo non è in alcun modo tutelata l'incolumità pubblica, ma, addirittura, viene fornita una tutela soltanto marginale della lealtà e buona fede nei traffici commerciali, non essendo richiesto un carattere fraudolento della condotta.

Inoltre, essendo già di per sé piuttosto anticipata la tutela, è difficilmente configurabile il tentativo, in quanto pare arduo ipotizzare atti diretti in modo non equivoco a porre in vendita sostanze alimentari non genuine, i quali, già da soli, integrano la consumazione del reato.

La condanna per il delitto in esame comporta, ai sensi dell’art. 518 c.p., la pubblicazione della relativa sentenza.

Massime relative all'art. 516 Codice Penale

Cass. pen. n. 5244/2022

Sussiste rapporto di specialità reciproca tra il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., finalizzato a preservare da comportamenti frodatori sia la vendita che la messa in vendita delle sole sostanze alimentari, e quello di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., volto a tutelare dalle frodi la sola vendita di tutte le cose mobili, sicché deve essere escluso l'assorbimento del primo nel secondo.

Cass. pen. n. 50745/2016

Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. è un reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato di sostanze alimentari non genuine come genuine e, in quanto relativo ad una fase preliminare alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, rappresenta una forma di tutela anticipata e sussidiaria rispetto a quello di frode in commercio previsto dall'art. 515 cod. pen. che invece sussiste, nella forma consumata o tentata, nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente o di atti univocamente diretti a tale fine.

Cass. pen. n. 9643/2006

Configura il reato di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare, come nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte con il quale viene preparato un formaggio individuato dal regolamento sul riconoscimento delle denominazioni. (Fattispecie relativa alla violazione del D.P.R. 9 febbraio 1990 contenente il disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio parmigiano reggiano ).

Cass. pen. n. 8292/2006

Il delitto di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, copre l'area della semplice immissione sul mercato ed è sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 515 c.p., frode in commercio, atteso che nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente, o di atti univocamente diretti a tale fine, il reato è quello di cui al citato art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata, assorbente rispetto a quello di cui all'art. 516 c.p. *

Cass. pen. n. 38671/2004

Configura il reato di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita come carne fresca di puro suino contenente anche carne bovina, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti.

Cass. pen. n. 23276/2004

In materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto deve ritenersi non genuino il formaggio «grana padano » confezionato con latte termizzato in quanto tale procedura, non è contemplata dalle disposizioni che regolano il riconoscimento della denominazione di origine con riferimento ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche merceologiche e, inoltre, priva il prodotto dei microrganismi la cui presenza nel processo di maturazione consente, tra l'altro, di distinguere il formaggio in questione.

Cass. pen. n. 976/2004

In tema di reati alimentari, la detenzione a scopo di vendita di sostanze alimentari «comunque nocive» costituisce un reato di pericolo che deve essere però concreto ed attuale, sicché perché una sostanza alimentare possa qualificarsi nociva, non è sufficiente la mera probabilità, legata ad un differimento più o meno a lungo della immissione al consumo, che la stessa assuma successiva attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la mancanza della tossina nel campione fosse decisiva per escludere la pericolosità della dell'alimento, anche in presenza della possibilità di produzione successiva dell'agente patogeno collegata all'eventualità di incaute manipolazioni del prodotto a temperatura inadeguata).

Cass. pen. n. 19625/2003

Il delitto di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto relativo ad una fase preliminare ed autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria, che si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurato il reato de quo nella detenzione presso un esercizio commerciale di prodotti alimentari di sostanze non genuine, se accompagnata da comportamenti rivelatori del fine di vendere e di commerciare).

Cass. pen. n. 9979/2003

L'art. 517 c.p., nel prevedere come condotta penalmente rilevante, accanto a quella del porre in vendita, anche quella del porre «altrimenti in circolazione» opere dell'ingegno o prodotti industriali con segni mendaci, si differenzia dal precedente art. 516 c.p., nella parte in cui questo prevede come condotta alternativa a quella del porre in vendita quella del mettere «altrimenti in commercio» le sostanze alimentari cui esso si riferisce, nel senso che con la prima delle suddette espressioni deve intendersi qualsiasi attività diretta a far uscire, a qualsiasi titolo, la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ivi comprese, quindi, anche le operazioni di immagazzinamento in vista della successiva distribuzione e circolazione della merce destinata alla vendita, rimanendo escluse soltanto ipotesi marginali di mera detenzione non ricollegabile alla distribuzione o all'immagazzinamento, per la cui individuazione deve riconoscersi particolare funzione selettiva all'elemento psicologico. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto che rientrasse nelle previsioni di cui all'art. 517 c.p. la condotta costituita dalla detenzione in magazzino, in vista della successiva distribuzione per il commercio, di prodotti di profumeria recanti denominazioni e segni distintivi suscettibili di creare confusione con altri prodotti similari, di larga diffusione).

Cass. pen. n. 28/2000

La messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.

Cass. pen. n. 8662/1998

Il delitto di cui all'art. 516 c.p. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto. (Nella specie la Corte ha configurato il tentativo nel trasferimento del prodotto dallo stabilimento di produzione ad un deposito separato).

Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata alla alimentazione, cioè al nutrimento corporale. Perciò, senza violare il principio di cui all'art. 1 c.p., e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato di cui all'art. 516 c.p. ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide, ma anche quelle liquide, come le bevande.

Cass. pen. n. 7843/1998

Il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 c.p., rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio, di cui all'art. 515 c.p., in quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, e presenta un ambito più vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515, poiché si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo.

Cass. pen. n. 3968/1998

La funzione esclusivamente informativa del termine minimo di consumazione dei prodotti alimentari esclude che gli stessi, consumati oltre detto termine, siano privi dei requisiti nutrizionali caratteristici. Ne consegue che non può rinvenirsi nella scadenza del termine minimo di consumazione una non genuinità naturale, consistente nell'artificiosa alterazione dei prodotti nella loro essenza e nella loro composizione normale mediante commistione di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici, e neppure una non genuinità formale, che ricorre qualora i prodotti contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione. Pertanto, la sola offerta di un prodotto con il termine minimo di consumazione scaduto non integra il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine di cui all'art. 516 c.p., ma configura soltanto l'illecito amministrativo di cui all'art. 18 del D.L.vo n. 109/1992.

Cass. pen. n. 6852/1996

Poiché l'art. 516 c.p. contempla e punisce la semplice messa in commercio di sostanze alimentari adulterate, mutate nelle loro componenti naturali ed artificiosamente modificate o alterate nella loro essenza primaria ovvero commiste a sostanze estranee e depauperate degli elementi nutritivi propri e caratteristici, integra tale delitto la commistione di lardo suino nella salsiccia di equino in quanto comporta alterazione di questa mediante l'introduzione di una sostanza estranea con poteri, principi nutritivi ed organolettici e caratteristiche materiali e fisico chimiche profondamente diversi dalla carne equina. Per la configurazione del reato, peraltro, si deve prescindere da usanze o tecniche invalse, da esigenze di maggiore gradimento ed appetibilità ed anche da un eventuale maggiore arricchimento del prodotto ottenuto, trattandosi di concetti del tutto estranei a quello di genuinità.

Cass. pen. n. 12492/1995

Il formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da latte vaccino o da latte misto e comunemente denominato «mozzarella», non è annoverato, al contrario della «mozzarella di bufala», tra i formaggi a denominazione di origine ed a denominazione tipica, mancando del riconoscimento previsto dalla L. 10 aprile 1954, n. 125; può contenere pertanto sostanze grasse in percentuale minima non predeterminata, con l'onere tuttavia per il produttore di indicare nell'etichetta, per informazione del consumatore, la quantità di materia grassa contenuta (e la conseguente qualità del formaggio) quando questa sia inferiore al venti per cento o compresa tra il venti ed il trentacinque per cento (art. 53, commi 1 e 2, L. 19 febbraio 1992, n. 142, che ha abrogato l'art. 1, R.D.L. 17 maggio 1938, n. 1177, il quale prevedeva per il formaggio «mozzarella» una percentuale di grassi non inferiore al quarantaquattro per cento).

Cass. pen. n. 11258/1994

Nell'ipotesi di esposizione per la vendita di salsicce confezionate con carne mista, mentre il cartellino indicava la composizione con carne di solo suino, non è configurabile il delitto tentato di frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 c.p., poiché gli atti idonei diretti in modo non equivoco devono concernere un inizio di contrattazione con un acquirente determinato, né il reato di cui all'art. 13, L. 30 aprile 1962, n. 283, perché attiene ad un bene giuridico diverso (la pubblicità ingannevole) ed il cartellino non assolve a detta funzione. L'ipotesi criminosa sopra indicata appare qualificabile come delitto ex art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), poiché la genuinità è intesa in senso naturale e formale-giuridico e, nella fattispecie, il prodotto non è genuino perché sono stati sottratti i principi nutritivi caratteristici e si è violata la previsione normativa che stabilisce una presunzione di confezionamento come carne suina.

Cass. pen. n. 9963/1990

Il delitto di cui all'art. 516 c.p. e la contravvenzione prevista dall'art. 5, lettera a) della L. 30 aprile 1962, n. 283 hanno differente oggettività giuridica: il primo ha la finalità di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; la seconda ha, invece, per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, è diretta a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscano prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione è sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietà della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 c.p. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo.

Cass. pen. n. 9505/1986

Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto, debbono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione. (Fattispecie relativa a ritenuta non genuinità di olio di soia cui erano stati aggiunti coloranti E 420 ed E 453 non consentiti).

Cass. pen. n. 9077/1985

Il reato contravvenzionale, di cui all'art. 5, lett. a) della L. n. 283 del 1962, è assorbito in quello delittuoso di cui all'art. 516 c.p., sul presupposto che le operazioni di messa in commercio delle sostanze alimentari non genuine siano dall'agente compiute dolosamente. Tuttavia, l'assorbimento è escluso allorché manchi del tutto la prova dell'addebitabilità della condotta in questione a titolo doloso, nel qual caso unica azione punibile è quella di chi colposamente non conosceva di non essere in regola con le disposizioni legislative da osservare.

Cass. pen. n. 1850/1985

Non è ipotizzabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 516 c.p., che punisce la vendita di cose non genuine come genuine, e la contravvenzione relativa alla preparazione e vendita di sostanze adulterate, di cui all'art. 5, L. 30 aprile 1962, n. 283.

Cass. pen. n. 5353/1980

Vietando e sanzionando l'attività di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, il legislatore ha voluto reprimere ogni operazione che sia comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; e poiché il porre in vendita e l'immettere in commercio presuppongono necessariamente la detenzione per vendere, è di ragione che anche quest'ultima attività, se è accompagnata da comportamenti rivelatori del fine di vendere e di commerciare (quali l'esposizione dei cibi in pubblici esercizi e l'offerta di vendita di essi enunciata in listini ed avvisi), basta di per sé sola ad integrare l'elemento materiale del delitto previsto nell'art. 516 c.p. Il reato di cui all'art. 516 c.p. si consuma nel momento stesso in cui l'attività di commercio prende inizio ed avvio (quello dell'immagazzinaggio, ad esempio) piuttosto che nel momento della trattativa con avventori ed acquirenti. La maggiore o minore durata della detenzione, e la maggiore o minore imminenza della vendita, sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 516 c.p., oggettivamente integrato dalla relazione di fatto tra esercente e sostanza non genuina e soggettivamente completato dall'intenzione di esitarla come genuina.

Cass. pen. n. 181/1974

La produzione e la vendita di pane contenente umidità superiore al limite massimo consentito integra il reato di cui all'art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine). Infatti, si ha la non genuinità del prodotto anche quando, per difetto di manipolazione o di cottura, o comunque per l'uso eccessivo o indiscriminato dei componenti idrici della manipolazione, il prodotto stesso risulti privo dei necessari requisiti di commestibilità.

Cass. pen. n. 419/1971

Non è genuino il prodotto depauperato di elementi nutritivi caratteristici, come il formaggio che abbia una percentuale di sostanza grassa inferiore a quella stabilita dalla legge. La produzione e messa in vendita di un formaggio (nella specie provolone) deficiente di sostanza grassa e, quindi, non genuino, integra il delitto previsto dall'art. 516 c.p., nel quale rimane assorbita la contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. a) L. 30 aprile 1962, n. 283.

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