La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517 quater, 517 sexies e 517 septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza(1)(2).
Note
(1)
Secondo la giurisprudenza, tale pena accessoria troverebbe applicazione anche nel caso si sia verificato il tentativo (art. 56) di un dei reati tassativamente indicati.
(2)
Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L. 21 aprile 2026, n. 75.


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