Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 419 del 2 aprile 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č genuino il prodotto depauperato di elementi nutritivi caratteristici, come il formaggio che abbia una percentuale di sostanza grassa inferiore a quella stabilita dalla legge. La produzione e messa in vendita di un formaggio (nella specie provolone) deficiente di sostanza grassa e, quindi, non genuino, integra il delitto previsto dall'art. 516 c.p., nel quale rimane assorbita la contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. a) L. 30 aprile 1962, n. 283.

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