Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9643 del 21 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Configura il reato di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalitą di produzione prescritte dal disciplinare, come nel caso di violazione delle modalitą di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte con il quale viene preparato un formaggio individuato dal regolamento sul riconoscimento delle denominazioni. (Fattispecie relativa alla violazione del D.P.R. 9 febbraio 1990 contenente il disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio parmigiano reggiano ).

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