Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6852 del 6 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'art. 516 c.p. contempla e punisce la semplice messa in commercio di sostanze alimentari adulterate, mutate nelle loro componenti naturali ed artificiosamente modificate o alterate nella loro essenza primaria ovvero commiste a sostanze estranee e depauperate degli elementi nutritivi propri e caratteristici, integra tale delitto la commistione di lardo suino nella salsiccia di equino in quanto comporta alterazione di questa mediante l'introduzione di una sostanza estranea con poteri, principi nutritivi ed organolettici e caratteristiche materiali e fisico chimiche profondamente diversi dalla carne equina. Per la configurazione del reato, peraltro, si deve prescindere da usanze o tecniche invalse, da esigenze di maggiore gradimento ed appetibilitą ed anche da un eventuale maggiore arricchimento del prodotto ottenuto, trattandosi di concetti del tutto estranei a quello di genuinitą.

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