Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 181 del 29 gennaio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La produzione e la vendita di pane contenente umiditą superiore al limite massimo consentito integra il reato di cui all'art. 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine). Infatti, si ha la non genuinitą del prodotto anche quando, per difetto di manipolazione o di cottura, o comunque per l'uso eccessivo o indiscriminato dei componenti idrici della manipolazione, il prodotto stesso risulti privo dei necessari requisiti di commestibilitą.

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