Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9077 del 12 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato contravvenzionale, di cui all'art. 5, lett. a) della L. n. 283 del 1962, è assorbito in quello delittuoso di cui all'art. 516 c.p., sul presupposto che le operazioni di messa in commercio delle sostanze alimentari non genuine siano dall'agente compiute dolosamente. Tuttavia, l'assorbimento è escluso allorché manchi del tutto la prova dell'addebitabilità della condotta in questione a titolo doloso, nel qual caso unica azione punibile è quella di chi colposamente non conosceva di non essere in regola con le disposizioni legislative da osservare.

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