Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23276 del 19 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di sostanze alimentari il concetto di genuinitą non č soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto deve ritenersi non genuino il formaggio «grana padano » confezionato con latte termizzato in quanto tale procedura, non č contemplata dalle disposizioni che regolano il riconoscimento della denominazione di origine con riferimento ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche merceologiche e, inoltre, priva il prodotto dei microrganismi la cui presenza nel processo di maturazione consente, tra l'altro, di distinguere il formaggio in questione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.