Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9505 del 18 settembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il concetto di genuinitā non č soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto, debbono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione. (Fattispecie relativa a ritenuta non genuinitā di olio di soia cui erano stati aggiunti coloranti E 420 ed E 453 non consentiti).

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