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Articolo 512 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Trasferimento fraudolento di valori

Dispositivo dell'art. 512 bis Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni(2).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(2) Comma introdotto dall'art. 3, comma 9 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

Spiegazione dell'art. 512 bis Codice Penale

Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Trattasi chiaramente di norma di chiusura, corredata oltretutto da clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), destinata a coprire la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Dato che l'intestatario fittizio non viene punito dalla norma, si desume che essa configuri un'ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito.

La giurisprudenza ha tentato di colmare la lacuna, prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell'articolo 110, non trovando però rispondenza nella dottrina, dato che l'intenzione del legislatore è stata quella di omettere specificatamente la previsione.

Certo, il falso intestatario potrebbe comunque essere punito ai sensi dell'articolo 648 bis, ma con una pena assai più severa rispetto a quella del falso disponente, con evidente disparità di trattamento per una condotta posta su un piano unitario.

Massime relative all'art. 512 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 4822/2022

In tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.

Cass. pen. n. 38141/2022

Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all'art. 512-bis cod. pen. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria.

Cass. pen. n. 26902/2022

Non è configurabile il delitto di trasferimento fraudolento di valori quando la finalità dell'agente è quella di agevolare la commissione del delitto di autoriciclaggio, in quanto tale finalità non rientra tra gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen..

Cass. pen. n. 39774/2022

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente.

Cass. pen. n. 25608/2022

In tema di trasferimento fraudolento di valori, è ammissibile il sequestro preventivo "impeditivo" nel caso in cui permanga il pericolo di condotte elusive sui beni oggetto della domanda di cautela, posto che la fattispecie ha natura di reato istantaneo a effetti permanenti.

Cass. pen. n. 25239/2022

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si perfeziona nel momento in cui è realizzata l'attribuzione fittizia delle quote societarie, senza che assuma rilevanza la successiva attività di acquisto e di alienazione di beni da parte della società medesima, ove avvenuta con risorse economiche da questa conseguite per effetto dell'esercizio dell'attività di impresa e non provenienti dal soggetto che si assume interponente.

Cass. pen. n. 22106/2022

Il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché, in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengano alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimanga strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente.

Cass. pen. n. 17035/2022

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, a condizione che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione.

Cass. pen. n. 1886/2021

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento.

Cass. pen. n. 45080/2021

Il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché è imprescindibile, ai fini della sua punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle.(Fattispecie relativa ad operazione di interposizione fittizia nell'acquisto di una società di capitali, in cui la Corte ha censurato il provvedimento cautelare emesso nei confronti del formale intestatario di parte delle quote societarie per un breve periodo di tempo, ritenendo tale condizione inidonea a provare la consapevolezza della finalità di elusione di misure di prevenzione da parte dei soci occulti ed effettivi finanziatori dell'acquisto).

Cass. pen. n. 35083/2021

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse.

Cass. pen. n. 1587/2021

In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori, in caso di plurime fittizie attribuzioni della carica di amministratore di una società, il reato assume la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, ed il momento consumativo va individuato in quello in cui la "nuova apparenza" della compagine sociale raggiunge un assetto stabile e definitivo.

Cass. pen. n. 2640/2021

Il trasferimento fraudolento di valori, che è reato a forma libera, non necessita, per l'integrazione della tipicità, della formale partecipazione ad un atto negoziale, occorrendo, invece, un trasferimento, di fatto, di beni o di valori al fittizio intestatario.

Cass. pen. n. 38044/2021

In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan dei Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).

Cass. pen. n. 23890/2021

L'assoluzione dal delitto di intestazione fittizia di beni previsto dall'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 512-bis cod. pen.), perché il fatto non costituisce reato osta alla confisca dei beni disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del medesimo decreto-legge (oggi art. 240-bis cod. pen.).

Cass. pen. n. 19649/2021

In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan dei Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).

Cass. pen. n. 23335/2021

Integra il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo, che, pertanto, rimane titolare effettivo per una frazione della partecipazione e diviene soggetto interposto per altra frazione di essa.

Cass. pen. n. 26099/2020

Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512-bis cod. pen., la nomina fittizia ad amministratore di una società di un prestanome a cui venga anche attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società, con potere di disporre delle risorse della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato presso la cui abitazione erano stati rinvenuti anche assegni emessi dal prestanome sul conto corrente della società). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 07/11/2018)

Cass. pen. n. 35826/2019

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512–bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.

Cass. pen. n. 23097/2019

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.

Cass. pen. n. 4450/2019

In tema di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., risponde a titolo di concorso colui che fornisce un apporto logistico ed operativo al soggetto che risulti essere il prestanome del capo di una cosca criminale, sulla scorta delle direttive da quest'ultimo fornite, al fine di costituire un'impresa commerciale e di approntare l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività aziendale, trattandosi di attività funzionale alla realizzazione dell'obiettivo illecito consistente nell'attribuzione fittizia dell'impresa al prestanome.

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