Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25239 del 8 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si perfeziona nel momento in cui č realizzata l'attribuzione fittizia delle quote societarie, senza che assuma rilevanza la successiva attivitā di acquisto e di alienazione di beni da parte della societā medesima, ove avvenuta con risorse economiche da questa conseguite per effetto dell'esercizio dell'attivitā di impresa e non provenienti dal soggetto che si assume interponente.

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