Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23097 del 24 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (gią previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformitą tra titolaritą formale e apparente e titolaritą di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.

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