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Articolo 419 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Devastazione e saccheggio

Dispositivo dell'art. 419 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione(1) o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni(2).

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi [585], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito(3).

Note

(1) Per devastazione s'intende il danneggiamento o la distruzione tali da interessare la collettività, come ad esempio l'esplosione di un ordigno ad alto potenziale davanti ad un Commissariato di Polizia per l'indiscriminata potenza distruttiva del mezzo impiegato e per la specifica lesione dell'ordine pubblico.
(2) Le condotte sono alternative, tuttavia la loro presenza simultanea comporta un delitto unico, a patto che siano realizzate nel medesimo contesto.
(3) Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale, che trova giustificazione nel maggior pericolo che deriva da fatti di devastazione o saccheggio che comportano una diminuzione dei mezzi di difesa pubblica e della sottrazione di risorse e sostentamento alle popolazioni.
Tale secondo comma è stato modificato dall'art. 7 comma 1 lett. c) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'ordine pubblico, inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso di tranquillità e sicurezza.

Spiegazione dell'art. 419 Codice Penale

La norma in esame tutela l'ordine pubblico e, più precisamente, la sicurezza della proprietà delle cose.

La giurisprudenza oscilla tra chi richiede che vi siano una pluralità di soggetti agenti, e chi invece sostiene che l'autore possa essere unico.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 285, è necessario che la pluralità di danneggiamenti e depredazioni abbiano effettivamente luogo.

Per contro, rispetto ai singoli reati di rapina, furto ecc., è necessario l'ulteriore elemento della concreta esposizione a pericolo dell'ordine pubblico.

In tal senso, ai fini della penale rilevanza, è richiesta una particolare diffusività e rilevanza del danno, desumibile dagli elementi quantitativi della condotta, richiedendosi dunque un “indiscriminato sfogo di istinto vandalico idoneo a mettere in serio e grave pericolo, oltre ai beni in concreto aggrediti, anche l'incolumità dei cittadini che si trovino nelle vicinanze” (Cass. Sent. n. 18032/2012).

Massime relative all'art. 419 Codice Penale

Cass. pen. n. 17494/2022

In tema di reato di devastazione, per la configurabilità del dolo è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca nonostante la percezione che questa si ponga come concausa efficiente dell'evento.

Cass. pen. n. 6961/2022

L'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza.

Cass. pen. n. 9520/2019

Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. non ha natura necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala. (Fattispecie relativa a deflagrante esplosione - che aveva sventrato due piani di un palazzo, provocando la morte ed il ferimento di svariate persone ed il danneggiamento degli stabili vicini e di numerosi veicoli parcheggiati in strada - cagionata dall'imputato mediante lo scollegamento del tubo di alimentazione del gas metano dal piano di cottura della cucina con l'intento di uccidere l'intera sua famiglia in conseguenza della decisione della moglie di lasciarlo).

Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. può concorrere con quello di strage di cui all'art. 422 cod. pen., non sussistendo tra i due alcun rapporto di specialità. (In motivazione, la Corte ha precisato che diversi sono i beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici, le condotte di aggressione agli stessi e l'elemento soggettivo, in quanto, con riferimento alla devastazione, il bene giuridico si identifica con l'ordine pubblico, la condotta consiste in atti di violenza contro beni patrimoniali e l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, mentre, con riferimento alla strage, il bene giuridico si identifica con l'incolumità pubblica, la condotta consiste in atti di violenza contro la persona e l'elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico di uccidere).

Cass. pen. n. 11912/2019

Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico; ne consegue che, quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche un danno di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen.

Cass. pen. n. 45646/2015

In tema di concorso nel reato di devastazione, la mera condotta di agevolazione di uno specifico atto di danneggiamento non può, di per sé sola, essere sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'agente di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso e, quindi, all'offesa ed al pericolo concreto di turbamento dell'ordine pubblico. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la condanna per il reato di devastazione dell'imputato che, nel corso di una manifestazione di piazza poi degenerata in atti di violenza, si dirigeva insieme al corteo, senza porre in essere alcuna particolare condotta offensiva, verso un mezzo blindato dei Carabinieri, successivamente assaltato ed incendiato dai manifestanti, ritenendo tali elementi insufficienti a dimostrare la consapevolezza dell'imputato di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso, fermo restando la responsabilità in ordine al delitto di resistenza).

Cass. pen. n. 37367/2014

Ai fini della configurabilità del dolo nel delitto di devastazione (art. 419 c.p.), è necessario che l'agente non solo si rappresenti e voglia la condotta distruttiva da lui posta in essere, ma anche che agisca nonostante abbia percepito che tale condotta si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione.

Cass. pen. n. 3759/2014

In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo).

Cass. pen. n. 946/2012

Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 c.p. assorbe quello di danneggiamento perché l'elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili.

Cass. civ. n. 16553/2010

L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).

Cass. pen. n. 22633/2010

L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).

Cass. pen. n. 20313/2010

Integra il reato di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p., in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un gruppo di tifosi che, prima dell'inizio di una partita di calcio, realizzi plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di polizia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti.

Cass. pen. n. 15543/2009

Integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 419 c.p. la commissione di fatti di devastazione, dovendosi ritenere insufficiente a tal fine la realizzazione di un singolo atto di violenza. (Fattispecie relativa al ribaltamento di un furgone al fine di impedire il transito di autoveicoli delle forze di Polizia).

Cass. pen. n. 25104/2004

Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004).

Cass. pen. n. 21845/2004

È configurabile il delitto di devastazione, previsto dall'art. 419 c.p., e non quello meno grave di danneggiamento, qualora gruppi di facinorosi, in occasione di un incontro di calcio, arrechino gravi danni allo stadio che ospita tale incontro, tanto da renderlo inagibile per il venir meno delle necessarie condizioni di sicurezza e di igiene, nulla rilevando che, nell'immediato, non sia stata direttamente posta in pericolo l'incolumità della massa degli spettatori, rimasti al loro posto, né che i danni siano stati prevalentemente prodotti allo scopo di procurarsi strumenti contundenti da usare per l'offesa alla persona, comportando anzi una tale finalità (nella specie realizzatasi, in particolare, con violenti attacchi portati contro le forze dell'ordine), un evidente pericolo per l'ordine pubblico, costituente il bene giuridico protetto dalla norma in questione.

Cass. pen. n. 26830/2001

Il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle Forze dell'ordine).

L'elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico.

Cass. pen. n. 5166/1990

Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l'ordine pubblico. Il pericolo deve, per le modalità del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva.

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