Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5166 del 4 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l'ordine pubblico. Il pericolo deve, per le modalitā del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico ed č ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva.

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