Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25104 del 3 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.