Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9520 del 30 dicembre 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. non ha natura necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala. (Fattispecie relativa a deflagrante esplosione - che aveva sventrato due piani di un palazzo, provocando la morte ed il ferimento di svariate persone ed il danneggiamento degli stabili vicini e di numerosi veicoli parcheggiati in strada - cagionata dall'imputato mediante lo scollegamento del tubo di alimentazione del gas metano dal piano di cottura della cucina con l'intento di uccidere l'intera sua famiglia in conseguenza della decisione della moglie di lasciarlo).

(massima n. 2)

Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. può concorrere con quello di strage di cui all'art. 422 cod. pen., non sussistendo tra i due alcun rapporto di specialità. (In motivazione, la Corte ha precisato che diversi sono i beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici, le condotte di aggressione agli stessi e l'elemento soggettivo, in quanto, con riferimento alla devastazione, il bene giuridico si identifica con l'ordine pubblico, la condotta consiste in atti di violenza contro beni patrimoniali e l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, mentre, con riferimento alla strage, il bene giuridico si identifica con l'incolumità pubblica, la condotta consiste in atti di violenza contro la persona e l'elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico di uccidere).

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