Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE
Diritto penale -

La tutela penale dell’ordine pubblico: il reato di devastazione e saccheggio

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Università Telematica Pegaso
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Nel codice civile l’ordine pubblico è assunto come uno dei limiti di liceità all'esercizio dell’autonomia privata; nel codice penale l’ordine pubblico viene, invece, in considerazione come limite ad un’attività materiale, che di regola costituisce esercizio di una libertà fondamentale. In tale ambito sono contemplati i delitti contro l’ordine pubblico (artt. 414 ss.) e l’incolumità pubblica (artt. 422 ss.) e le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica. L’articolo 419 c.p. dispone che “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizione o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito”. La norma incriminatrice ha natura sussidiaria rispetto alle previsioni di quella di cui all’articolo 285 c.p., potendo essa trovare applicazione soltanto allorquando il fatto materiale non sia qualificato dal fine specifico di attentare alla sicurezza dello Stato. Il bene tutelato dalla fattispecie è rappresentato dall’ordine pubblico. Soggetto passivo può essere chiunque; trattasi quindi di un reato comune. Controversa è la possibilità di riconoscere che il reato possa essere commesso anche da una sola persona; in alcune pronunce giurisprudenziali ha trovato espressione l’opinione che la pluralità degli agenti sia un elemento costitutivo della fattispecie. Nel corso del presente lavoro di tesi si esaminerà tale fattispecie con altre ad essa connesse e strettamente interdipendenti.

Indice (COMPLETO)Apri

Bibliografia (ESTRATTO)Apri

Tesi (ESTRATTO)Apri

Parole chiave

Acquista questa tesi
Inserisci il tuo indirizzo email: