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Articolo 369 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Autocalunnia

Dispositivo dell'art. 369 Codice Penale

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria(1), incolpa se stesso(2) di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [370, 384](3).

Note

(1) L'autocalunnia si dice propria se commessa con dichiarazione, in qualunque forma espressa e indirizzata all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che ha l'obbligo di riferirne, mentre è detta impropria se attuata mediante confessione, necessariamente resa all'autorità giudiziaria.
(2) L'incolpazione è diretta allo stesso soggetto attivo e questo aspetto permette di differenziare la fattispecie in esame da quella prevista ex art. 368, dove invece il soggetto attivo rivolge la calunnia verso altri.
(3) L'art. 384 bis, inserito dall'art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367 estende la punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.

Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, affinché non venga sviata l'attività giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 369 Codice Penale

La norma è posta a tutela della corretta ed efficiente amministrazione della giustizia, di modo che gli organi preposti all'accertamento ed alla repressione dei reati non vengano messi in moto inutilmente.

Il reato di autocalunnia è commesso quando taluno incolpi sé stesso della commissione di un reato, pur essendo consapevole della propria innocenza.

Sono previste due modalità alternative di realizzazione:

  • autocalunnia propria, ovvero mediante dichiarazione orale o scritta (anche in forma anonima o pseudonima) all'autorità giudiziaria;

  • autocalunnia impropria, commessa mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria.

Va comunque esclusa la rilevanza penale della condotta qualora il fatto sia privo di tipicità (non integrando gli estremi di alcun reato, reato impossibile ex art. 49) o vi sia una causa di giustificazione o di esclusione della punibilità.

La giurisprudenza ritiene ammissibile il reato anche mediante incolpazione implicita, ovvero tramite ritrattazione di a una precedente accusa.

Importante sottolineare che, nonostante l'art. 376 (ritrattazione) non menzioni l'autocalunnia tra le fattispecie in cui la ritrattazione esclude la punibilità, la giurisprudenza la ritiene nondimeno operante, qualora il soggetto ritratti contestualmente alla autoincolpazione o comunque quando la manifestazione del vero avvenga in un tempo così breve da non arrecare alcuna offesa al bene giuridico oggetto di tutela.

Massime relative all'art. 369 Codice Penale

Cass. pen. n. 30830/2013

Non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia, ai sensi dell'art.384 cod. pen., il testimone che ribadisca nel processo le dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie precedentemente rese, non essendo tenuto a modificare le false affermazioni originariamente riferite.

Cass. pen. n. 44737/2003

Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma.

Cass. pen. n. 37016/2003

Nel delitto di autocalunnia la “ritrattazione” dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 c.p.

Non è esclusa la punibilità del delitto di autocalunnia nel caso in cui, anche prima del giudizio, intervenga la spontanea “ritrattazione” dell'incolpazione, trattandosi di un post factum rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presentazione della denuncia alla polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 3374/1990

La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. postula lo stato di necessità, cioè una situazione non determinata dal soggetto attivo, e pertanto essa non può essere invocata quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente posta in essere dallo stesso agente. (Nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione dell'esimente in questione al reato di autocalunnia «commesso al fine di procurarsi l'impunità per il reato di falsa testimonianza». La corte ha, comunque, ritenuto che nel caso di specie non ricorresse neppure il carattere dell'inevitabilità del pericolo, richiamato dall'art. 384 c.p., in quanto escluso dalla possibilità per l'imputato di una utile e tempestiva ritrattazione).

Cass. pen. n. 8606/1986

Il termine «confessione» adottato dall'art. 369 c.p. (autocalunnia) non vale a limitare la sussistenza del reato solo al caso dell'autoincolpazione avvenuta davanti al giudice, ma ad esso si riferisce come ad una delle modalità tipiche di perpetrazione del reato, che ricorre anche nel caso di dichiarazioni rese a qualsiasi autorità cui incomba l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 8483/1986

L'autocalunnia, per il modo con cui si compie, è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento, che può applicarsi soltanto quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente preveduto da altra norma

Cass. pen. n. 6495/1984

È ammissibile il concorso tra i reati di autocalunnia e di falsa testimonianza, avendo essi una diversa obiettività giuridica, in quanto lesivi di due diversi beni tutelati dalla legge.

Cass. pen. n. 9436/1983

Commette autocalunnia sia chi incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, sia chi incolpa sé stesso, di un reato che sia stato effettivamente commesso ma da altri. In tale seconda ipotesi l'azione postula che chi si autocalunnia sia incolpevole, cioè non abbia commesso o non sia concorso a commettere il reato.

Cass. pen. n. 7856/1981

L'autocalunnia è reato di pericolo e si configura ogni volta che l'accusa falsa abbia idoneità potenziale a determinare l'avvio di indagini senza che a tali ultimi fini abbia rilevanza alcuna il mancato inizio delle indagini stesse.

Cass. pen. n. 403/1981

Sussiste il concorso nel reato di autocalunnia quando l'azione del soggetto attivo essenziale è stata concordata con terzi, tanto più se questi intervengano a sostenere le false autoincolpazioni.

Cass. pen. n. 4934/1980

Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono all'instaurazione del procedimento penale, perché in base a tale criterio di specialità lo specifico delitto di autocalunnia prevale su quello generico e sussidiario di favoreggiamento personale.

Cass. pen. n. 10194/1979

Commette concorso nel reato di autocalunnia e non il reato di calunnia colui che sostenga le medesime accuse contro di sé formulate dall'autocalunniatore.

Cass. pen. n. 3897/1976

È configurabile il delitto di autocalunnia mediante incolpazione implicita allorché taluno dichiari, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità tenuta a riferire alla predetta, non rispondente al vero l'accusa precedentemente formulata nei confronti di altra persona relativamente ad un fatto costituente reato, sempre che l'accusa ritrattata risponda al vero e di ciò il soggetto sia consapevole. In detta ipotesi l'autore della dichiarazione, pur senza accusarsi esplicitamente di avere falsamente incolpato un innocente e cioè di aver commesso calunnia nei confronti del medesimo, necessariamente, in base al tenore stesso della ritrattazione dell'accusa (della cui fondatezza egli è invece consapevole) ed in forza del significato auto - accusatorio che la logica alternativa (inclusio unius, exclusio alterius) conferisce a detta ritrattazione, pone in essere l'implicita falsa affermazione a proprio carico di un reato inesistente (calunnia). Né la circostanza che la ritrattazione, implicitamente autocalunniosa, dell'accusa iniziale avvenga nel corso di un processo penale nel quale detta accusa sia stata ritenuta degna di fede e formalmente tradotta in imputazione, priva il fatto dell'idoneità a ledere l'interesse protetto con la norma penale di cui all'art. 369 c.p., determinandone per questa via l'impunibilità ai sensi dell'art. 49 c.p. perché non può in assoluto escludersi la possibilità che la falsa ritrattazione, scuotendo il credito riposto nel denunciante, o provocando un esercizio a vuoto di ulteriore attività processuale per la verifica del fondamento della falsa dichiarazione di innocenza del denunciato, esplichi una influenza fuorviante per il corso della giustizia.

Cass. pen. n. 5675/1975

L'autocalunnia è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento stesso in cui l'autoaccusa viene manifestata all'autorità giudiziaria o a quella che alla stessa ha l'obbligo di riferire. Pertanto, la ritrattazione successiva al suindicato momento non esclude la sussistenza del reato neppure nell'ipotesi che essa avvenga prima della trasmissione della notitia criminis all'autorità giudiziaria da parte di quella che l'ha ricevuta.

Cass. pen. n. 2288/1970

Per la sussistenza del delitto di autocalunnia non è sufficiente che l'agente sostenga una qualche falsità da cui successivamente possa derivare una sua incriminazione, ma occorre anche che egli, al momento della falsa dichiarazione, si renda conto di accollarsi la responsabilità di un fatto costituente reato.

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