Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44737 del 20 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma.

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