Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2288 del 16 novembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del delitto di autocalunnia non č sufficiente che l'agente sostenga una qualche falsitā da cui successivamente possa derivare una sua incriminazione, ma occorre anche che egli, al momento della falsa dichiarazione, si renda conto di accollarsi la responsabilitā di un fatto costituente reato.

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