Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9436 del 11 novembre 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

Commette autocalunnia sia chi incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto, sia chi incolpa sé stesso, di un reato che sia stato effettivamente commesso ma da altri. In tale seconda ipotesi l'azione postula che chi si autocalunnia sia incolpevole, cioè non abbia commesso o non sia concorso a commettere il reato.

(massima n. 2)

Il testo dell'art. 611 c.p. usando la locuzione «fatto costituente reato» e non «reato», comprende tutti quei fatti che la legge penale prevede come reato anche se in concreto gli autori di essi non siano imputabili o punibili o si tratti di reato non perseguibile di ufficio.

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