Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5675 del 24 maggio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

L'autocalunnia č un reato istantaneo che si perfeziona nel momento stesso in cui l'autoaccusa viene manifestata all'autoritā giudiziaria o a quella che alla stessa ha l'obbligo di riferire. Pertanto, la ritrattazione successiva al suindicato momento non esclude la sussistenza del reato neppure nell'ipotesi che essa avvenga prima della trasmissione della notitia criminis all'autoritā giudiziaria da parte di quella che l'ha ricevuta.

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