Cass. pen. n. 36356/2025
La previsione normativa ai sensi degli articoli 322-ter e 322-quater del codice penale implica un regime di obbligatorietà del cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria, non permettendo al giudice di optare per un'applicazione alternativa dei due istituti. Ne consegue che, in caso di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione, confisca e riparazione devono essere applicate congiuntamente.
Cass. pen. n. 27422/2025
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. non è dovuta laddove, al momento della sentenza di condanna, il profitto del reato sia stato integralmente restituito o risarcito dall'imputato: la norma deve essere invero interpretata in senso costituzionalmente orientato per evitare una duplicazione sanzionatoria e il rischio di ingiustificato arricchimento della persona offesa.
Cass. pen. n. 23203/2024
È illegittima l'applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto del reato ex art.322-ter cod. pen. e della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio.
Cass. pen. n. 34290/2023
In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.
Cass. pen. n. 8959/2023
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., introdotta dall'art. 4 della legge 27 maggio 2015, n. 69 per il caso di condanna per peculato e corruzione, modificata ed estesa anche al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma ampliativa.
Cass. pen. n. 16098/2020
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. (introdotta dall'art.4 legge 27 maggio 2015, n.69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al principio di irretroattività di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.
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In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria ex art.322-quater va disposta sia nei confronti del pubblico agente che del privato concorrente, in quanto costituisce una sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato.
Cass. pen. n. 12541/2019
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento, anche nella forma cd. allargata, preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen. poiché quest'ultima presuppone la pronunzia di una sentenza di condanna resa a seguito di rito ordinario o abbreviato.